PROVVEDIMENTO 3 marzo 2003 - Modalita' di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Ai sensi del comma 4 dell'art. 16, recante "Chiusura delle liti fiscali pendenti", della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Dispone

  1. Domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate.

    1.1. Per definire ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni le liti fiscali pendenti, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio deve versare entro il 16 aprile 2003 le somme previste dall'articolo medesimo e presentare, entro il 21 aprile 2003, una domanda secondo il modello allegato al presente provvedimento.

    1.2. Il modello di cui al punto 1.1. e' disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it e presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia. E' inoltre possibile utilizzare la copia fotostatica del modello allegato al presente provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. Modalita' di versamento.

    2.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma e' effettuato entro il 16 aprile 2003 un separato versamento.

    2.2. Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate secondo le modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. E' esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    2.3. Con risoluzioni sono stabiliti gli appositi codici da indicare sui modelli F24 ed F23.

    2.4. Le somme di cui al punto 2.2. possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o, nel caso in cui dette somme superino l'importo di 50.000 euro per ciascuna lite definita, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo. Il limite di 50.000 euro si riferisce alle somme che devono essere versate per la definizione, al netto di quelle gia' versate in pendenza di giudizio e scomputate. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.

    2.5. In caso di omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento delle somme non versate o versate tardivamente. Qualora il ritardo non sia superiore a trenta giorni, la predetta sanzione e' ridotta al quindici per cento.

    2.6. Le rate successive alla prima non versate nonche' le sanzioni e gli interessi legali per omesso o ritardato versamento sono iscritti a ruolo a titolo definitivo. In caso di versamento tardivo di rate successive alla prima, il contribuente puo' versare, con le modalita' previste ai punti 2.2. e 2.3., contestualmente...

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