La soluzione delle controversie internazionali marittime
Autore | Antonio Leandro |
Pagine | 301-318 |
Capitolo VIII
LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI MARITTIME
Antonio Leandro
SOMMARIO: 1. La soluzione pacifica delle controversie fra Stati: panoramica sui mezzi per
conseguirla. – 2. Inquadramento generale del sistema di soluzione delle controversie
competenza e sul diritto applicabile. – 4. Le misure cautelari. – 5. Il pronto rilascio. – 6.
Il Tribunale per il diritto del mare: struttura e funzionamento. – 7. Il ruolo «alternativo»
della Corte internazionale di giustizia. – 8. Gli arbitrati nel regime della CNUDM.
1. LA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE FRA STATI: PANORAMICA SUI
MEZZI PER CONSEGUIRLA
Al pari di ogni altra controversia internazionale, quelle concernenti la mate-
ria marittima vanno risolte dagli Stati in modo pacifico in ossequio a un obbligo
derivante dal diritto internazionale generale e codificato negli artt. 2, par. 3, e 33,
relative all’interpretazione e applicazione delle sue disposizioni (art. 279).
I mezzi per conseguire una soluzione pacifica delle controversie si distinguo-
no, stando a un tradizionale insegnamento, a seconda che l’esito risolutivo sia
vincolante o meno. Alla prima categoria di mezzi appartengono il regolamento
1 In argomento ex multis v., STARACE, Controversie internazionali, in EG, IX, Roma, 1988;
VILLANI, Controversie internazionali, in DDP, IV, Torino, 1989, 149 ss.; MERRILS, International
gli Stati non hanno l’obbligo di risolvere una controversia, ma soltanto quello di risolverla con
mezzi pacifici «in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe
in pericolo». L’art. 33, dal canto suo, esordisce affermando che le parti di una controversia, la cui
continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale devono, anzitutto, perseguirne una soluzione [pacifica] (corsivo aggiunto). Una rac-
colta sistematica di controversie interstatali in materia marittima è reperibile in UNITED NATIONS,
Digest of International Cases on the Law of the Sea, New York, 2007.
302 Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi
giudiziario e l’arbitrato2; alla seconda, i mezzi c.d. «diplomatici», vale a dire il
negoziato, i buoni uffici, la mediazione, l’inchiesta, la conciliazione e altri mezzi
individuati dalle parti3.
I mezzi ad esito non vincolante si concludono, in linea di principio, con un
indirizzo sui fatti o sulle questioni giuridiche oggetto della controversia (indiriz-
zo più o meno incisivo a seconda dei casi) al quale gli Stati possono attenersi per
giungere a un accordo: sarà quest’ultimo, ove concluso, a definire la controversia
in modo vincolante per le parti.
I mezzi ad esito vincolante confluiscono invece in una sentenza internaziona-
le, la quale produce effetti obbligatori per le parti della controversia e rappresen-
ta, dunque, il fatto risolutivo della controversia4.
Nonostante la differenza sotto il profilo della vincolatività, i mezzi hanno tutti
in comune il fondamento consensuale delle parti: ciò che differenzia, ad esempio,
la funzione giudiziaria internazionale da quella interna alla quale soggiacciono
gli individui in contesa tra loro.
Il fondamento consensuale, che presuppone la libertà degli Stati di aderire o
meno al mezzo risolutivo, non esclude che essi, attraverso trattati internazionali,
clausole inserite nei trattati o atti unilaterali (come le dichiarazioni di accetta-
zione previste dall’art. 36, par. 2, Statuto della Corte internazionale di giustizia),
decidano di sottostare obbligatoriamente a uno o più mezzi. Ove le due parti della
controversia siano vincolate in tal senso, sarà sufficiente l’iniziativa di una sola
per mettere in funzione il mezzo risolutivo.
2 La via arbitrale è stata scelta per risolvere, tra le altre, le seguenti controversie marittime:
Alabama (Stati Uniti d’America c. Gran Bretagna, sent. 14 settembre 1872, in RIAA, XXIX, 125);
Grisbadarna (Norvegia c. Svezia, sent. 23 ottobre 1909, ivi, XI, 147); compagnia di navigazione
dell’Orinoco (Stati Uniti d’America c. Venezuela, sent. 25 ottobre 1910, ivi, XI, 237); delimitazione
della piattaforma continentale tra il Regno Unito e la Francia (Regno Unito c. Francia, sent. 30
giugno 1977 e 14 marzo 1978, in ILM, 1979, 397); pretesa territoriale di Singapore all’interno e in
prossimità dello stretto di Johor (Malesia c. Singapore, sent. 1° settembre 2005, in RIAA, XXVII,
133); delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale (Barbados c.
Trinidad e Tobago, sent. 11 aprile 2006, ivi, XXVII, 147); delimitazione dei confini marittimi (Gu-
yana c. Suriname, sent. 17 settembre 2007, consultabile nel sito della Corte permanente di arbitrato,
www.pca-cipa.org). Noteremo che la via arbitrale (come nella controversia confinaria tra Guyana e
Suriname) può essere intrapresa anche nel sistema della CNUDM. Quanto al regolamento giudizia-
rio, si avrà modo di menzionare i principali casi sottoposti al Tribunale internazionale per il diritto
del mare e alla Corte internazionale di giustizia.
3 Per esempio, a una Commissione di inchiesta fu deferito il compito di accertare i fatti all’o-
rigine della controversia fra Regno Unito e Danimarca nel caso dell’incidente del Red Crusader,
peschereccio britannico catturato il 6 maggio 1961 da una motovedetta danese e condotto in acque
territoriali danesi (ma poi fuggito grazie alla copertura di una nave da guerra britannica). Esempi
di conciliazione si ritrovano nella Convenzione di Parigi del 22 settembre 1992 sulla protezione
dell’ambiente marino nel Nord-est atlantico (art. 32, par. 1, in alternativa all’inchiesta); nella Con-
venzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (art. 27).
4 Ciò non esclude ipotesi di controversie risolte, ma non estinte nei rapporti tra gli Stati: sul
punto v. MORELLI, Estinzione e soluzione di controversie internazionali, in Scritti giuridici in onore
di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, IV, e in CS, III, 1950, e in Studi sul processo internazionale,
Milano, 1963, 45 ss., in specie 53 ss.
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