DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta'' alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell''articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. (11G0180)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7-bis, come introdotto dall'articolo 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso;

Ravvisata la necessita' di apportare al suddetto regolamento le opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2010;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica

28 maggio 2001, n. 284

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:

Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme...

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