Soggetti Vulnerabili E Processo Penale (Prima Parte)

AutoreGiuseppe Bellantoni
Pagine143-153
143
dott
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
DOTTRINA
SOGGETTI VULNERABILI E
PROCESSO PENALE
(PRIMA PARTE) (*)
di Giuseppe Bellantoni (**)
(*) La seconda parte di questo scritto sarà pubblicata nel prossimo
numero della Rivista.
(**) Ha collaborato il Dr. Marco Grande.
SOMMARIO
1. Premesse e precisazioni concettuali. 2. Il minore. Il minore
persona offesa dal reato. 3. (Segue). Il minore persona sotto-
posta alle indagini o imputato. 4. (Segue). Il minore condan-
nato. 5. (Segue). Il minore testimone. 6. I soggetti vulnerabili
per condizioni di salute. 7. Lo straniero e l’analfabeta. 8. L’an-
ziano. 9. La donna incinta. La tutela del rapporto genitoriale
con prole infradecenne. 10. La persona offesa dal reato in
«condizione di particolare vulnerabilità». 11. I soggetti vulne-
rabili per condizioni economiche.
1. Premesse e precisazioni concettuali
Occupandosi di soggetti c.d. vulnerabili che, coinvol-
ti in qualche modo nel processo penale, a causa del loro
status di vulnerabilità f‌igurino destinatari in una qualche
maniera e in una qualche misura di forme, per così dire, di
tutela o, comunque, di considerazione, predisposte ad hoc
dall’ordinamento, mette conto di subito rilevare che la tu-
tela stessa, quanto ai presupposti di applicabilità, risulta
connotata da molteplici variabili.
Può intanto accadere, infatti, che essa, seppur magari
in sfumature e dimensioni diversif‌icate, riguardi in genere
i detti soggetti quale che sia la veste, o il ruolo, da essi
in concreto specif‌icamente assunto nel processo. E, cioè,
siano essi persone offese, persone sottoposte alle indagini,
imputati, condannati, testimoni e/o altro.
Ovvero, di contro, può viceversa accadere che l’applica-
bilità della tutela risulti più restrittivamente rapportata e
attagliata ad un’unica veste o ad un unico ruolo processua-
le da detti soggetti specif‌icamente assunto in concreto (ad
esempio, quello di persona offesa dal reato).
È inoltre il caso di ancora preliminarmente rilevare
che, quanto all’àmbito di estensione operativa in relazione
all’arco di sviluppo del procedimento penale, alcune for-
me di tutela, riguardanti taluna delle categorie di soggetti
in questione, risultano previste come operanti in modo im-
manente per tutto l’iter del procedimento stesso.
Laddove, al contrario, altre forme di tutela si vengono
invece più restrittivamente a collocare solo in una deter-
minata fase o in un determinato segmento o momento del
procedimento, ovvero, ancora, solo in riferimento al com-
pimento di un determinato atto.
Quanto, poi, all’individuazione in concreto delle singo-
le categorie dei soggetti qualif‌icabili come “vulnerabili” a
f‌ini rilevanti per la legge processuale penale - operazione,
questa, per vero, non propriamente del tutto agevole -, può
osservarsi già da un punto di vista etimologico, come, in
genere, il termine «vulnerabile» derivi dal latino «vulnus»,
che evoca un concetto di ferita o lesione, f‌isica o psicolo-
gica (1), a cui si aggiunge il suff‌isso «bilis», al quale si
collega l’idea della “potenzialità” o della “possibilità” di
subire effetti dannosi, incidenti sul f‌isico o sulla emotività
e/o sulla psiche.
Nel glossario tradizionale della lingua italiana l’aggetti-
vo stesso viene del resto associato a sinonimi quali: «fragi-
le», «molto sensibile», «che può essere ferito» (2).
Di guisa che alcuni soggetti sono considerati “vulne-
rabili” dalla legge processuale penale per essere appunto
affetti da patologie f‌isiche o psichiche. Oppure perché ver-
sano in particolari condizioni f‌isiche (si pensi, ad esem-
pio, alla donna incinta). Perché tossicodipendenti. Perché
minori di età. Perché anziani. Perché non conoscono la
lingua italiana. Oppure perché persone offese da peculiari
tipologie di reato o in particolari contesti criminosi. Ovve-
ro, ancora, per condizione economica.
Insomma: una vulnerabilità desumibile da connotati,
per così dire, di stampo f‌isico o biologico, da un lato (3),
ovvero, anche, una vulnerabilità ascrivibile a causali e a
contesti di tipo, per così dire, sociale o criminoso, dall’al-
tro lato (4).
Nel procedersi quindi alla ricognizione delle dette ca-
tegorie di soggetti, a parte il dover comunque individuare
le ragioni sottostanti al loro esser in tal modo considerati
(e, cioè, quali soggetti vulnerabili) dall’ordinamento pro-
cessuale, sarà altresì necessario delineare - seppur suc-
cintamente e senza pretesa alcuna di completezza, stante
la natura del presente lavoro - gli specif‌ici strumenti e le
specif‌iche forme di tutela a loro segnatamente riservati,
giusto allo scopo di poterne offrire un conciso, ma, si spe-
ra, tendenzialmente compiuto - almeno quanto ai tratti
essenziali -, schizzo panoramico.
E, ulteriormente, occorrerà ben specif‌icare i presuppo-
sti di applicabilità, nonché i tempi e i momenti processuali
e l’àmbito di estensione operativa della tutela, che, come
sopra accennato, può operare per l’intero arco del procedi-
mento, e che, allora, volendo, potremmo qualif‌icare come
tutela «dilatata».
Ovvero essere invece circoscritta ad una sola fase, ad
un solo momento, ovvero solo al compimento di un singolo,
determinato atto. Nel qual caso si potrebbe allora parlare,
volendo, di tutela «delimitata».
Sarà ancora necessario, sotto altra e diversa angolatu-
ra, ben distinguere tra soggetti vulnerabili che ricevono
una tutela, per così dire, «polivalente», in quanto loro ap-
prestata quale che sia, in specif‌ico, il ruolo processuale
concretamente assunto (si pensi ai minori, tutelati sia
come persone offese dal reato, sia come persone sottopo-
ste alle indagini o imputati, sia come condannati, sia come
testimoni) (5), e soggetti vulnerabili che ricevono inve-

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