Soggetti

AutoreIsabella Iaselli
Pagine43-234
LIBRO I
SOGGETTI
TITOLO I
GIUDICE
La struttura del vigente codice di procedura penale segue il filo logico dei vari
momenti del processo e, quindi, nel Libro I chiarisce il ruolo di ciascuno dei suoi pro-
tagonisti, trattando dei soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale, ovvero dei
giudici (Titolo I), di coloro che svolgono le indagini, ovvero pubblico ministero e poli-
zia giudiziaria (Titoli II e III), delle parti private, ovvero dei soggetti che subiscono il
procedimento o che vi partecipano per soddisfare interessi patrimoniali (imputato -
Titolo IV, parte civile e responsabile civile - Titolo V, persona offesa - Titolo VI) ed, infi-
ne, di colui che svolge la funzione difensiva di rilievo pubblicistico, ovvero del difenso-
re (Titolo VII).
È opportuno, pertanto, seguire lo schema disegnato dal legislatore e soffermarsi in via
preliminare sul concetto di giurisdizione.
Con il termine giurisdizione si intende la funzione di amministrare la giustizia, dal
latino ius (diritto) dicere (esprimere); con l’espressione avere giurisdizione, invece, si
afferma la titolarità del potere di applicare al caso concreto le norme dettate dal legisla-
tore in via astratta; con l’espressione giurisdizione penale, poi, si intende il potere, attri-
buito a organi dell’amministrazione pubblica, di applicare le norme che prevedono san-
zioni penali per determinate condotte, seguendo la procedura prevista dal codice ora in
commento.
I giudici sono dipendenti pubblici. Ad essi, tuttavia, è riservata, in ragione della par-
ticolare funzione attribuita, una particolare disciplina, anzitutto dalla principale fonte
del nostro diritto, la Costituzione, che dedica l’intero Titolo V alla magistratura. L’art.
101, che apre il Titolo V, stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo ita-
liano (1° comma) e, quindi, ne discende che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (2°
comma); è evidente, infatti, che la legge è manifestazione della volontà popolare espressa
dai rappresentanti eletti al Parlamento, per cui i giudici, nell’esercizio della loro funzione,
sono tenuti al rispetto di tale volontà, dichiarata attraverso le norme giuridiche.
Nonostante siano dipendenti pubblici, non sono subordinati ad altre disposizioni prove-
nienti da diversi organi amministrativi, nè esiste una struttura gerarchica all’interno della
magistratura, come è ribadito dalla norma costituzionale secondo la quale i magistrati si
distinguono tra loro solo per diversità di funzioni (art. 107, 3° comma). Tutte le norme
della Costituzione tendono ad affermare il medesimo principio dell’autonomia dell’ordi-
ne dei magistrati e dell’indipendenza dagli altri poteri, stabilendo criteri precisi per l’ac-
cesso alla magistratura (art. 106), per il trattamento (artt. 105 e 107), per l’organizza-
zione del lavoro (art. 108).
Va evidenziato che la Costituzione usa il generico termine magistrato per indicare sia
il giudice, ovvero colui che decide, sia il pubblico ministero (p.m.), ovvero colui che diri-
ge le indagini ed esercita l’azione penale.
1• Libro I - Soggetti 44
La specifica funzione del giudice trova le sue regole fondamentali nell’art. 111
Cost., secondo la quale colui che decide deve essere terzo (distinto dalle altri parti) e
imparziale (al di sopra delle parti in contrasto tra loro); egli, cioè, deve farsi garante
del contraddittorio in condizioni di parità tra pubblico ministero (parte pubblica) e
parti private (imputato e persona offesa), garantendo alla persona accusata la possibi-
lità di approntare un’adeguata difesa, in modo che partecipi attivamente all’acquisi-
zione delle prove. Inoltre, il giudice deve dare conto dei motivi delle sue decisioni e
quindi deve illustrare, con adeguata motivazione, i provvedimenti attraverso i quali
amministra la giustizia.
La lettura delle norme costituzionali fa comunque chiaramente intendere che con i
termini autonomia e indipendenza non deve intendersi impunità del magistrato per i
suoi errori: difatti, al Consiglio superiore della magistratura (presieduto dal Presidente
della Repubblica e composto da magistrati eletti dai colleghi e da esperti di diritto nomi-
nati dal Parlamento), organo di autogoverno dei magistrati, è affidato il compito di deci-
dere sulla responsabilità disciplinare del singolo magistrato. Quest’ultimo, d’altra parte, è
tenuto al rispetto non solo della legge da applicare al caso concreto nell’esercizio delle sue
funzioni, ma anche delle norme dell’ordinamento giudiziario, che fissano i criteri per
l’organizzazione degli uffici; tali norme, sempre di rango legislativo, trovano attuazione
in ragione delle esigenze concrete, nei decreti del Ministro della giustizia (art. 110 Cost.),
al quale non a caso è riservata la facoltà di promuovere l’azione disciplinare (art. 107,
2° comma, Cost.).
Per ordinamento giudiziarios’intende, quindi, il complesso di norme legislative che
definiscono gli organi cui è affidata l’amministrazione della giustizia e dettano le rego-
le per la formazione e la organizzazione dei singoli uffici.
Il Ministro della giustizia ha il compito di emanare i decreti relativi alla nomina dei
magistrati e alla distribuzione interna agli uffici dei magistrati.
CAPO I
GIURISDIZIONE
1• Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordina-
mento giudiziario secondo le norme di questo codice.
1 • INQUADRAMENTO GENERALE
La norma in esame ribadisce il principio
della giurisdizione ordinaria in materia pena-
le, principio stabilito dall’art. 102 Cost., per
il quale l’amministrazione della giustizia è
affidata ai magistrati istituiti e regolati
secondo l’ordinamento giudiziario, vietando
l’istituzione di giudici straordinari, vale a
dire giudici nominati per specifici casi con-
creti in situazioni di emergenza, o giudici
speciali, ossia giudici istituiti per settori di
materie predefinite, non previsti dall’ordina-
mento giudiziario ma assoggettati ad una
disciplina particolare.
Tale divieto costituisce un’ulteriore manife-
stazione del principio dell’autonomia e del-
l’indipendenza del giudice, che risulterebbe
45 Titolo I - Giudice 1
fortemente minato se fosse possibile elude-
re l’applicazione delle norme generali per
situazioni che rispondono ad interessi parti-
colari, nominando giudici fuori dalle regole
ordinarie.
Non va taciuto, tuttavia, che alla base della
creazione di giudici speciali vi è anche la
concreta esigenza di assicurare che il giudi-
ce, in relazione alla complessità di determi-
nate materie, possieda conoscenze tecniche
e particolare sensibilità. Per tale motivo, pur
restando fermo il divieto di istituire nuovi giu-
dici speciali, l’art. 102, 2° comma, Cost. ha
stabilito che possono istituirsi, sempre presso
gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializ-
zate per determinate materie, alle quali pos-
sono partecipare anche persone estranee alla
magistratura che possiedano adeguate cogni-
zioni. La sezione specializzata è, quindi, un
giudice ordinario, composto in modo partico-
lare ma sempre subordinato alle regole del-
l’ordinamento giudiziario (si pensi al tribuna-
le per i minorenni, che giudica dei reati com-
messi dal minore, o al tribunale per i Ministri,
che giudica in ordine ai reati contestati ad un
Ministro della Repubblica).
Le giurisdizioni speciali, ancora ammesse
dalla Costituzione per espressa previsione,
sono la giurisdizione amministrativa (Tar e
Consiglio di Stato: art. 103, 1° comma), la
giurisdizione contabile (Corte dei conti: art.
103, 2° comma) e la giustizia militare (art.
103, 3° comma); di queste, soltanto l’ultima
ha giurisdizione in materia penale, ovvero
per i reati militari commessi da appartenen-
ti alle forze armate.
La norma ora in commento richiama altresì la
regola del giudice naturale precostituito per
legge dettata dall’art. 25 Cost., in virtù del
quale il comportamento di un soggetto deve
essere valutato da un giudice ordinario desi-
gnato secondo criteri prefissati dal legislatore
prima del verificarsi della fattispecie. Invero,
l’art. 1 rinvia alle leggi di ordinamento giudi-
ziario che fissano i criteri per la costituzione e
la nomina dei giudici ordinari (r.d. 30-1-1941,
n. 12), ma tali criteri non sono immodificabili
(difatti il citato r.d. n. 12/1941 è stato profon-
damente modificato dalla legge di riforma 30
luglio 2007, n. 111) e quindi occorre precisa-
re che le modifiche non possono avere effica-
cia retroattiva, cioè operare anche per i proces-
si già in corso, perché ciò violerebbe il princi-
pio del giudice precostituito.
2 • IL NUOVO ASSETTO DELLA GIURISDIZIONE
In tempi più recenti (d.lgs. 19-2-1998, n.
51), il legislatore è intervenuto per cambiare
in maniera significativa l’assetto dell’ordina-
mento giudiziario, abrogando la figura del
pretore, originariamente prevista quale giudi-
ce monocratico, introducendo il tribunale in
composizione monocratica ed unificando
quindi la procura circondariale (ovvero l’uffi-
cio del p.m. presso la pretura che si occupa-
va dei reati di competenza del pretore) e la
procura mandamentale (ovvero l’ufficio del
p.m. presso il tribunale che si occupava dei
reati di competenza del tribunale).
Uno degli ultimi interventi in materia di ordi-
namento giudiziario, a dimostrazione della
continua evoluzione della normativa, è quel-
lo dettato dalla l. 13-2-2001, n. 48 sull’au-
mento del ruolo organico e disciplina dell’ac-
cesso in magistratura, che all’art. 4 prevede
la figura del magistrato distrettuale, cui è
attribuito il compito di sostituire i magistrati
che si assentano per periodi medio-lunghi, in
maniera tale da rendere residuali le ipotesi di
applicazione e supplenza, senza d’altra parte
consentire che il magistrato distrettuale sia
impiegato per coprire vacanze di organico.
Quando non sussistono i presupposti per la
sostituzione di magistrati assenti dal servizio,
i magistrati distrettuali sono applicati negli
uffici giudiziari del distretto secondo le
disposizioni previste dall’art. 110 del r.d. 30-
1-1941, n. 12 (art. 7, l. n. 48/2001).
La figura del magistrato distrettuale è stata
introdotta dal legislatore, ma è attribuito al
Ministro della giustizia il compito di provve-
dere alla formazione presso ogni Corte d’ap-
pello della pianta organica dei magistrati
distrettuali, costituita dai magistrati di Corte
d’appello e dai magistrati di tribunale, da
destinare alla sostituzione dei magistrati del
distretto, con durata biennale.

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