La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: quel nulla di inesauribile segreto

AutoreAntonio Blandini
Pagine223-241
Antonio Blandini
La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari:
quel nulla di inesauribile segreto
S: 1. La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari come allegato al bilancio di eserci-
zio. – 2. I soggetti obbligati a redigere la relazione. – 3. Le informazioni relative agli assetti proprieta-
ri. – 4. (segue): alle intese sociali e “parasociali”. – 5. (segue): alle cariche sociali ed alle deleghe confe-
rite all’organo amministrativo. – 6. I proli di eettiva disclosure in tema di governo delle società. – 7.
L’adesione a codici di comportamento. – 8. La relazione sulla remunerazione.
1. Il legislatore, nella prospettiva di implementare le conoscenze del pubblico in meri-
to al governo degli emittenti titoli ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, per
un verso, e di conferire valore normativo ed organicità a un documento nella pratica già da
lungo tempo redatto, per l’altro, ha introdotto nel testo unico della nanza l’art. 123-bis,
disciplinando la “relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, che si inserisce
nella relazione sulla gestione delle società stesse. L’esigenza che intende soddisfare è pur
sempre quella informativa: rendere noti taluni proli signicativi concernenti gli assetti
proprietari, le intese tra i soci e tra questi e i componenti gli organi sociali, l’adesione a co-
dici di comportamento, in uno ad ulteriori proli relativi alla governance della società.
In realtà, molti dei dati e delle informazioni che con questa relazione si propongono
oggi all’attenzione del pubblico sono già in vario modo resi noti al mercato: tuttavia, sino
all’introduzione di questa previsione, la comunicazione di queste notizie non interveniva
in un unico documento, ma le stesse potevano essere reperite esaminando il bilancio e i
suoi allegati, gli atti depositati o iscritti presso il registro delle imprese, e le relazioni dalle
molteplici connotazioni che, ai sensi del t.u.f. e dei regolamenti di attuazione, devono
comunque tuttora essere elaborate. Almeno per questi dati e informazioni, l’introduzione
dell’obbligo di redigere questo ulteriore documento trova la sua ratio essenzialmente nel-
la prospettiva di agevolare l’accesso del pubblico agli stessi; vi sono comunque, sebbene
certamente esigue, notizie delle quali eettivamente per la prima volta si impone la pub-
blicazione1.
L’innovazione in esame si è realizzata con l’art. 4 del d.lg. 19 novembre 2007, n.
229, poi ulteriormente integrato con l’art. 5 del d.lg. 3 novembre 2008, n. 173. Si è
difatti modicato quest’articolo in modo da fare ivi conuire sia le disposizioni di cui
1 Borsa Italiana, nel “format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” da essa del feb-
braio 2010 – reperibile in http://www.borsaitaliana.it –, del quale faremo cenno tra un momento, individua
i proli eettivamente innovativi della relazione nelle informazioni su: “a) le pratiche di governo societario
eettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al
processo di informativa nanziaria, anche consolidata, ove applicabile; c) i meccanismi di funzionamento
dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio,
se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; d) la
composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati”.
224 Studi in onore di Umberto Belviso
alla direttiva OPA 2004/25/CE, sia le disposizioni introdotte con la legge di riforma
della c.d. tutela del risparmio del 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di codici di com-
portamento.
Va detto peraltro che neppure le relazioni sul governo societario, come si riferiva
nell’incipit di questo lavoro, costituiscono una novità assoluta, essendo già redatte dalle
società quotate italiane da circa un decennio; tuttavia, sino alla novella in esame la loro
elaborazione e pubblicazione era motivata sulla scorta di disposizioni di carattere mera-
mente regolamentare, provenendo da quanto dettato da Borsa Italiana e dalle ulteriori
norme del codice di autodisciplina, vincolanti soltanto per coloro i quali più o meno
spontaneamente vi avessero aderito. D’altronde, la stessa Borsa Italiana ha recentemente
(febbraio 2010) varato un nuovo documento, denominato “format per la relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari”, nel quale fornisce le linee guida per la reda-
zione di questa relazione nel rispetto di quanto ora stabilito dall’art. 123-bis.
Presumibilmente proprio alla luce della consuetudine di pubblicare in un elaborato
separato questi dati e informazioni, per un verso, e per non appesantire troppo la relazio-
ne sulla gestione, per l’altro, si consente altresì, con il comma terzo dell’art. 123-bis, che
il contenuto della relazione sul governo societario sia incluso in un separato, apposito,
documento, pubblicato congiuntamente alla relazione sulla gestione, o, quantomeno,
con l’indicazione in quest’ultima dell’indirizzo internet dell’emittente nel quale la rela-
zione sul governo societario e gli assetti proprietari risulti pubblicata. Questa relazione
viene così messa a disposizione, almeno virtualmente – ove ci si limiti a indicare l’indi-
rizzo internet al quale è reperibile –, del pubblico entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio, e, comunque, ventuno giorni prima della data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio, nei sistemi tradizionale e moni-
stico, o per gli adempimenti stabiliti dall’art. 2364-bis c.c., nel sistema dualistico, secon-
do quanto ora dispone l’art. 154-ter t.u.f., nei sensi dettati dai dd. lgs. 27 gennaio 2010,
n.ri 27 e 39, approvati dal consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2010.
Dunque, il momento in cui l’informativa viene resa si fa risalire, “annualmente2,
alla pubblicazione della relazione nanziaria annuale, di cui al medesimo art. 154-ter so-
pramenzionato, che comprende, tra l’altro, “il progetto di bilancio di esercizio… (e) la
relazione sulla gestione…”. Ed è lo stesso soggetto incaricato della revisione legale che,
nell’ambito dell’esame nalizzato all’espressione del giudizio sul bilancio, deve considera-
re e pronunciarsi su talune delle informazioni fornite nella relazione in esame [si tratta
delle “informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b)”],
vericando comunque, per il resto, che una relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari “sia stata elaborata”. Quest’ultimo riferimento, seppure di infelice formulazio-
2 Così, testualmente, l’art. 89-bis, co. 1, del regolamento Consob n. 11971, riferito alle informazioni in
tema di codici di comportamento, che, come vedremo, costituiscono una delle parti maggiormente signi-
cative della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari in esame. Peraltro, forse proprio in tema
di codici di comportamento questo carattere dell’annualità può essere criticabile: sarebbe stato infatti prefe-
ribile collegarlo alla materiale adesione al codice di comportamento o all’epoca in cui l’emittente abbia rite-
nuto di assumere un comportamento specico diorme rispetto alle prescrizioni contenute nel codice cui
aveva aderito in precedenza. In argomento, sia consentito rinviare a A. B, I codici di comportamento,
in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento nanziario, a cura di L. De Angelis e N. Rondinone,
Torino, 2008, p. 175 ss.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT