SIFIN S.R.L. societa' di intermediazione finanziaria

Avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 e contestuale informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196

SIFIN S.r.l. societa' di intermediazione finanziaria, con sede legale a Bologna, via F.ll. Cairoli n. 9-11, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., C.F. e P.IVA: 03498760374 - C.C.I.A.A. 295130 - reg. imprese di Bologna n.03498760374, Iscritta al n. 20109 nell'elenco generale (ex art. 106 d.lgs. 1.9.1993, n. 385) (di seguito anche "SIFIN" o la "Cessionaria") Banca di Credito Cooperativo di Inzago societa' cooperativa, con sede legale a Inzago, Piazza Maggiore n. 36, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 01123420158, numero REA MI - 112470, iscritta al n. 3819 dell'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario") (di seguito anche "BCC Inzago" o la "Cedente") SIFIN S.r.l. comunica che in data 25 settembre 2012 con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Dario Cortucci di Milano, repertorio n. 32.744/13.215 (il "Contratto di Cessione"), ha stipulato con la Banca di Credito Cooperativo di Inzago un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario). Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione, BCC Inzago ha ceduto pro soluto ed in blocco, e SIFIN ha acquistato, con efficacia giuridica dal 25 settembre 2012 (incluso), ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito ceduto pro soluto, (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) il diritto a ricevere tutte le somme dovute dai relativi debitori; (b) gli indennizzi e (c) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi) che alla data del 15 settembre 2012 rispettavano il seguente criterio oggettivo: "crediti not performing classificati a sofferenza, di natura chirografaria, appostati a voce "sofferenza" in data antecedente al 30 giugno 2012 per i quali sia stato previsto un dubbio esito al 100%". Il tutto come meglio individuato nel richiamato Contratto di Cessione. Protezione dei dati personali Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 La cessione dei crediti ha comportato anche il...

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