Le società immobiliari tra ostracismo e trattamenti agevolativi

AutoreGiancarlo Tomasin
Pagine652-653
652
dott
6/2014 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
le società immobiliaRi tRa
ostRacismo e tRattamenti
agevolativi
di Giancarlo Tomasin
Premessa
Nell’ordinamento giuridico italiano si nota un marcato
contrarietà del legislatore nei confronti delle società im-
mobiliari, salvo poi prevedere un sistema fortemente age-
volativo per le SIIQ, che sono società immobiliari gestite
come strumenti f‌inanziari.
Nel presente scritto si cercherà di analizzare la situa-
zione, di chiarire se siffatto atteggiamento è giustif‌icato e
di proporre soluzioni.
La situazione della proprietà immobiliare in Italia
L’Italia è caratterizzata da una diffusa micro-proprietà
immobiliare, nel senso che in nessun altro paese si verif‌ica
una così alta percentuale di alloggi di proprietà degli stes-
si occupanti (o loro familiari).
Se da un lato questo può avere effetti positivi per
l’economia (anche se questo può provocare una minore
disponibilità di trasferimento in altre zone del paese - per
lavoro od altro) resta il fatto che un settore immobiliare
ha bisogno anche di strutture forti e radicate, in sostanza
di società immobiliari.
I provvedimenti di recente intervenuti con il Decreto
Sblocca Italia (D.L. 133/2014) per agevolare l’acquisto
di case di abitazione, pur apprezzabili, non sono certo
suff‌icienti, tenuto anche conto che la crisi ha colpito in
misura forse più grave l’edilizia commerciale e l’edilizia
dirigenziale.
Le probabili ragioni dell’ostracismo
L’esistenza di ingenti patrimoni immobiliari da parte di
enti previdenziali e di imprese assicuratrici e bancarie ha
svolto una funzione equilibratrice, con effetti benef‌ici per
il settore. (1)
Purtroppo le esperienze degli anni 2000 – ricordiamo
i cosiddetti “furbetti del quartierino”– hanno gettato una
luce negativa su queste società.
Si è trattato di un’attività immobiliare di tipo patolo-
gico (chiaramente emerso a seguito dei processi) il cui
scopo, più che un sano sviluppo immobiliare, era di at-
trarre f‌inanziamenti e partecipazioni da parte del sistema
bancario (con possibili connivenze da parte dello stesso)
per operazioni speculative.
Le società immobiliari oggetto della presente nota non
hanno nulla in comune con l’anzidetto tipo di attività.
Le forme di discriminazione nei confronti delle so-
cietà immobiliari
La prima forma di penalizzazione è data dalla norma-
tiva dedicata alle società non operative (o di comodo), nel
cui ambito ricade la generalità delle società immobiliari
(2). Per tale tipo di società è prevista una redditività (il 6
% sul costo degli immobili) assolutamente irreale.
Si dice che le società immobiliari hanno per scopo di
nascondere la vera titolarità di patrimoni.
Altra “accusa” è quella di non produrre posti di lavo-
ro. Si tratta di una giustif‌icazione assurda, dal momento
che non esiste nessun obbligo generale di produrre posti
di lavoro. Non si è mai vista una norma secondo la quale
quando una persona raggiunge un certo limite di patrimo-
nio debba assumere un certo numero di dipendenti.
Ma è anche un argomento storto ed inconferente. Le
società immobiliari attive si avvalgono continuamente di
imprese edili. Se si conteggiano i dipendenti di queste (ai
quali le società immobiliari danno, indirettamente, lavoro)
si noterebbe che il numero di dieci verrebbe agevolmente
raggiunto.
Altra forma di discriminazione è data dall’esclusione
dal regime agevolativo delle plusvalenze esenti, note come
participation exemption, in acronimo PEX (art 87 TUIR).
In questo caso il requisito dell’esistenza di una “impresa
commerciale” è escluso per le società “il cui valore del
patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
è effettivamente diretta l’attività dell’imprese”. La discri-
minazione è qui chiaramente espressa.
Va poi ricordata, come grave discriminazione la per-
vicace esclusione dal regime di tassazione agevolato
previsto dal cessato comma 2 dell’art 11 legge 413/1991 a
favore della proprietà di immobili storici, e ciò nonostante
il chiaro dettato legislativo che prevedeva l’applicazione
dell’agevolazione “in ogni caso”.
Va in proposito sottolineato l’atteggiamento contraddit-
torio del legislatore, o forse dell’Amministrazione f‌inanzia-
ria che da un lato (normativa PEX) esclude l’esistenza di
un’impresa commerciale nel caso delle preponderanza del
patrimonio immobiliare, dall’altra (per escludere l’agevo-
lazione prevista per gli immobili storici) attribuisce una
“strumentalità per destinazione” agli immobili storici lo-
cati da società, il che presuppone logicamente l’esistenza
di un’impresa commerciale.
Perché l’alternativa (scioglimento) è obiettivamente
dannosa
Verrebbe da chiedersi perché, di fronte ad un atteggia-
mento chiaramente negativo del legislatore non si liquidi-
no le società immobiliari.
A parte il costo della liquidazione (in molti casi proi-
bitivo) resta il fatto che alle società si sostituirebbero co-
munioni, ed è nella comune esperienza il fatto che siffatte
comunioni sono fonti di contrasti e di disorganizzazione.

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