Le situazioni giuridiche soggettive e le loro vicende

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine59-75
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LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
E LE LORO VICENDE
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Premesse generali: l’individuazione
delle f‌igure
Le posizioni giuridiche soggettive (o situazioni giuridiche legitti-
manti) - la cui nozione può essere ricondotta ad una situazione
sostanziale di interesse esistente in capo ad un soggetto o ad un
gruppo determinato alla quale, in quanto valutata favorevolmente
dall’ordinamento giuridico viene accordata protezione e tutela - si
distinguono in attive o di vantaggio (diritto soggettivo, interesse le-
gittimo, interesse collettivo, aspettativa legittima, potestà) e passive
o di svantaggio (obbligo, dovere, soggezione, onere).
In particolare, tra le posizioni attive si evidenziano le categorie del
diritto soggettivo e dell’interesse legittimo, consacrate nella Carta
costituzionale agli articoli 24, 103 e 113, per assicurarne la più ampia
tutela giurisdizionale avanti ad organi di giustizia dif‌ferenziati, tutela
che non può essere esclusa o limitata.
In premessa, appare necessario distinguere le due predette f‌igure
dagli interessi semplici, tesi a pretendere che la pubblica ammi-
nistrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga a
quei criteri e regole non scritti di opportunità e di convenienza af-
ferenti al cd. merito amministrativo. Essi possono trovare tutela in
sede amministrativa per mezzo dei ricorsi amministrativi gerarchici
o in opposizione (da cui la def‌inizione di interessi amministrativa-
mente protetti), e solo eccezionalmente in sede giurisdizionale, nelle
ipotesi, tassativamente previste dalla legge, di giurisdizione estesa
ai vizi di merito (in tal caso, tuttavia, il privato sarebbe titolare, se-
condo parte della dottrina, di veri e propri interessi legittimi).
Dagli interessi semplici, o amministrativamente protetti, si dif‌feren-
ziano, poi, gli interessi di fatto, non qualif‌icati giuridicamente, e
privi di protezione e qualif‌icazione da parte dell’ordinamento posi-
tivo. Si tratta, in sostanza, di un mero interesse alla correttezza da
parte della pubblica amministrazione secondo i canoni costituzionali
f‌issati nell’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità). Si dif‌fe-
renziano dall’interesse legittimo per essere posti in capo a ciascu-
Situazioni
giuridiche
soggettive
Interessi
semplici
e di fatto
Parte II | Le situazioni giuridiche soggettive
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no indif‌ferentemente, senza che vi sia una dif‌ferenziazione o qua-
lif‌icazione del soggetto che ne è titolare rispetto alla generalità dei
consociati. A tale interesse, dunque, non corrisponde un dovere da
parte della pubblica amministrazione e, correlativamente, al privato
manca qualsiasi potere di reazione di fronte ad un comportamento
dell’amministrazione dif‌forme dalle aspettative.
Essi, inoltre, non legittimano alcun potere di accesso al procedimento
amministrativo.
Una forma di tutela degli interessi di fatto è riposta nell’istituto del difensore civico, il
quale, anche sulla s corta del diritto positivo (art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia
di contro llo eventuale sulle deliberazioni di giunta e del consiglio, e art. 15 della L. n.
340/2000, in tema di a ccesso agli atti del procedimento), p uò effettuare segnalazioni e
raccomandazioni, peraltro prive di valore vincolante per l’amministrazione.
Una forma di emersione, giuridicamente rilevante, dell’interesse di fat-
to si è avuta allorché, con la legge sul procedimento amministrativo, si
è sollevata, in dottrina, la questione della legittimazione, ai portatori
di tali interessi, all’accesso ai documenti amministrativi.
Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990, l’accesso agli atti del proce-
dimento è consentito a chi vi abbia interesse per la tutela di situazio-
ni giuridicamente rilevanti; la norma si dif‌ferenzia in tal modo dalla
previsione contenuta nell’art. 7 della L. n. 142/1990, che riconosce
il diritto di accesso ai cittadini, singoli o associati, senza alcun riferi-
mento alla qualif‌icazione dell’interesse vantato.
Secondo una prima opzione interpretativa del citato articolo 22,
opzione seguita soprattutto dalla giurisprudenza immediatamente
successiva all’entrata in vigore della legge che lo contiene, l’accesso
sarebbe riservato ai soli portatori di posizioni tutelabili in via giuri-
sdizionale (quindi diritti soggettivi ed interessi legittimi).
Secondo parte della dottrina, invece, la legittimazione ad accedere
agli atti del procedimento sarebbe svincolata dalla tutela giurisdizio-
nale, costituendo un autonomo diritto di informazione (ma la giuri-
sprudenza nega, ad esempio, l’accesso ai documenti di un concorso
pubblico a chi, portatore di un mero interesse di fatto, non rivesta la
qualif‌ica di candidato nella procedura stessa).
Secondo una terza, più ampia, interpretazione, il concetto di situa-
zione giuridicamente rilevante prescinderebbe in ogni caso da una
posizione di diritto o interesse, alla luce dell’interesse al controllo
dif‌fuso della legittimità dell’operato della pubblica amministrazione,
ormai codif‌icato nella L. n. 241/1990.
Interessi
di fatto e
diritto di
accesso

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