DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 agosto 2010, n. 198 - LR 22/2001. Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2006, n. 160.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giiulia n. 36 dell'8 settembre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 'Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati', ed in particolare:

l'articolo 8, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto;

l'articolo 8, comma 3, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), emanato con proprio decreto 25 maggio 2006 n.

0160/Pres.;

Dato atto che il testo vigente del regolamento necessita di una revisione;

Rilevato, in particolare, che la previsione contenuta nell'articolo 3 del suddetto regolamento di concedere in due tranches, acconto e saldo, i contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, stante la natura di enti pubblici dei beneficiari, la continuita' dei finanziamenti e la durata pluriennale dei progetti presentati, non risponde piu' ai criteri di economicita' efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Ritenuto, quindi, di modificare di conseguenza l'articolo 3, abrogando il comma 5, contenente la previsione del pagamento di acconto e saldo del contributo, e contestualmente integrando il comma 4 con la disposizione che le modalita' di erogazione e rendicontazione del contributo sono stabilite con il decreto di concessione;

Rilevata , inoltre, in merito ai contributi annui concessi alle associazioni esposti all'amianto per le funzioni istituzionali previsti all'articolo 4 del regolamento in parola, la necessita' di precisare meglio i criteri di riparto dello stanziamento annuale tra gli aventi diritto, stante l'aumento negli anni del...

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