ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare. (Ordinanza n. 3581).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 del 16 gennaio 2004 del 21 gennaio 2005 del 15 luglio 2005 del 22 dicembre 2005 e del 28 luglio 2006, concernente la dichiarazione e la proroga dello stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare fino al 31 gennaio 2007;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e n. 3196 del 12 aprile 2002;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto emergenziale, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, che occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e derogatorio, finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 31 gennaio 2007, con la quale il sindaco di Venezia - commissario delegato ha rappresentato la necessita' di disciplinare la fase transitoria per il passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario, ed il trasferimento dei beni e degli impegni assunti dal commissario delegato;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 22 marzo 2007;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del...

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