DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2011 - Modalita'' di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le provincie autonome di Trento e Bolzano. (11A03893)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, prevedendo che le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le medesime province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro;

Viste altresi' le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 117, 118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le quali si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano fissati i criteri per la ripartizione dei suddetti finanziamenti, le modalita' di erogazione, nonche' l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo preposto alla valutazione ed approvazione dei progetti di finanziamento;

Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni richiamate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione dei territori dei comuni appartenenti alle province della regione Veneto e della regione Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire alle stesse province autonome di provvedere attraverso l'intervento finanziario sopra definito;

Viste le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per i rapporti con le regioni, previo parere della regione Veneto e della regione Lombardia e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2, commi 117, 118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominata «legge», assicura il concorso delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta', attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, con un intervento finanziario da parte di ciascuna di esse determinato nella somma di 40 milioni di euro annui ciascuna.

    Art. 2

    Organismo di indirizzo

  2. L'organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, di cui all'articolo 2, comma 118, della legge, stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

    Art. 3

    Soggetti beneficiari del finanziamento

  3. Sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto i comuni della regione Veneto e quelli della regione Lombardia confinanti con la provincia autonoma di Trento o con la provincia autonoma di Bolzano.

  4. Oltre ai singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 le forme associative tra i medesimi comuni previste dalla normativa statale o regionale ovvero le forme associative tra i citati comuni confinanti e i...

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