Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l'evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010

AutoreFernanda Faini
CaricaFunzionario legislativo-legale presso Regione Toscana, docente del corso di formazione in Regione Toscana
Pagine263-286
Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza
FERN ANDA FAI NI
SOMM ARI O:1. Lo sviluppo del concetto di trasparenza – 1.1. La riforma del “Codice
dell’amministrazione digitale”: il decreto legislativo n.235 del 2010 – 2. Analisi delle
disposizioni su dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni dopo la rifor-
ma del 2010 – 2.1. Dati delle pubbliche amministrazioni – 2.2. Siti web istituzionali
– 2.3. Servizi in rete – 3. L’evoluzione del 2010 nel segno della trasparenza – 4. Gli
aloni di opacità: criticità e problematiche – 5. Conclusioni
1. LO SVI LUP PO DEL CO NCE TTO D I TRA SPAR EN ZA
Nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza caratterizzata
dal pervasivo impatto delle tecnologie della comunicazione e dell’informa-
zione su ogni aspetto della vita sociale e individuale1, gli stessi soggetti assu-
mono ulteriori connotazioni; almeno nelle intenzioni del legislatore la pub-
blica amministrazione deve diventare sempre più “digitale” e deve governare
“in modo elettronico”, mostrandosi capace di relazionarsi eff‌icacemente per
mezzo dei nuovi strumenti con cittadini e imprese, titolari a loro volta di
identità e diritti “digitali”2. In questo nuovo assetto della società ruolo cen-
trale spetta al “bene” costituito dall’informazione e parallelamente si pone
L’Autrice è funzionario legislativo-legale presso Regione Toscana, docente del corso di
formazione in Regione Toscana sugli aspetti giuridici dell’amministrazione digitale, cultore
delle materie “Conoscenze informatiche per giuristi” e “Ricerca del materiale giuridico” e do-
cente del corso integrativo “Diritto dell’informaticanella Pubblica Amminis trazione” presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
1Si può def‌inire società dell’informazione e della conoscenza “l’assetto delle società in-
dustriali avanzate, basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse
essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale” (così art. 3, co. 1, lett. b) della
legge regionale toscana 26 gennaio 2004, n. 1, “Promozione dell’amministrazione elettro-
nica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina
della Rete telematica regionale toscana”). Per l’impatto pervasivo delle nuove tecnologie e
un’analisi della società dell’informazione: G. SARTO R,L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione – Corso d’informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2010, p. 1 e ss.
2In materia di amministrazione digitale, piena centralità riveste il d.lgs. 82/2005, “Codice
dell’amministrazione digitale”, i cui artt. 3-11 sono dedicati ai diritti di cittadini e imprese,
che si possono def‌inire “diritti digitali”: in tal senso E. BE LISA RIO ,La nuova Pubblica Am-
ministrazione Digitale, Rimini, Maggioli, 2009, p. 29 e ss. Sul centrale art. 3 cfr. M. PIE-
264 Informatica e diritto /Un nuovo concetto di Open Government
come principio cardine la trasparenza, parola centrale dell’innovazione in
grado di comporre quel binomio di termini presente nella denominazione
stessa di società dell’informazione e della conoscenza rendendo conoscibili e
permettendo quindi la circolazione e la diffusione delle informazioni.
La trasparenza, strumento atto a garantire il “buon andamento e l’im-
parzialità della pubblica amministrazione” costituzionalmente sanciti3, tro-
va linfa e centralità già nella legge n. 241 del 1990 come modif‌icata nel 2005,
secondo cui l’attività amministrativa è retta, accanto ai criteri di economi-
cità, eff‌icacia, imparzialità e pubblicità, proprio dal criterio di trasparenza4.
Il principio di trasparenza, che si declina nel diritto di accesso, nel diritto
di informazione e nella stessa pubblicità, consente l’attribuzione di un pote-
re di controllo democratico a cittadini e imprese sull’operato della pubblica
amministrazione atto a garantirne il suo svolgimento imparziale5. La tra-
sparenza si coordina all’esigenza fortemente sentita di una pubblica ammini-
strazione customer oriented che consenta al cittadino e all’impresa “cliente”
un ruolo attivo di partecipazione alle decisioni pubbliche e si collega alla
necessità che il soggetto pubblico presti particolare attenzione al grado di
TRA NGEL O,Il diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica amministrazione:
luci ed ombre, in “Informatica e diritto”, n. 1-2, 2005, pp. 73-87. Per il concetto di identità
digitale in dottrina due accezioni distinte seppur strettamente connesse: quale sinonimo di
strumento di identif‌icazione dell’utente in rete oppure quale sintesi ideale della personalità
del soggetto esplicatesi in rete, la sua identità “virtuale”. Così G. RE STA,Identità personale e
identità digitale, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 3, 2007, pp. 511-531
e G. CASS ANO, A. CO NTAL DO,Identità digit ale e tutela della privacy-Diritti della persona,
internet e responsabilità dei soggetti intermediari, in “Il Corriere giuridico” n. 8-allegato 1,
2010, p. 5 e ss.
3Art. 97, co. 1, Costituzione: “I pubblici uff‌ici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Come rileva F. TENTON I,La “riforma” della trasparenza amministrativa, in “Azienditalia”,
2010, n. 5, pp. 373-379 la dottrina è pacif‌ica nel ricondurre altresì il principio di trasparenza
all’art. 21 Cost., dove si pone sia il diritto attivo alla libera manifestazione del pensiero sia il
diritto passivo ad essere informati.
4Art. 1, co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che è stata modif‌icata da
interventi successivi, fra i quali la legge 15/2005 (legge che fra gli altri ha modif‌icato l’art. 1).
5Sulla trasparenza amministrativa cfr. F. MERL ONI (a cura di), La trasparenza ammini-
strativa, Milano, Giuffrè, 2008. In merito alla trasparenza F. TENTO NI,La “riforma” della
trasparenza amministrativa,cit. parla di tre livelli di conoscenza e visibilità: un livello più pe-
netrante costituito dal diritto alla pubblicazione, un livello intermedio costituito dal diritto
alla pubblicità e un livello minimo costituito dal diritto di accesso.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT