Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra la azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p....

LA COMMISSIONE

nella seduta del 19 luglio 2006;

Premesso che l'azienda SITA S.p.a. di Firenze svolge attivita' di trasporto pubblico locale;

che, in data 10 settembre 1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 22 novembre 1991 tra l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.A. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL;

che, in data 18 ottobre 2002, l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 6 dicembre 2002, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 9 dicembre 2002, il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso avviso favorevole in ordine all'accordo in quanto in esso ´si prevede l'assolvimento dei servizi minimi essenziali per assicurare il trasporto di determinate categorie di utentiª;

Considerato che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

  1. dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A);

  2. individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

  3. individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i...

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