Nuovo sistema risarcitorio e codice delle assicurazioni

AutoreGiuseppe Cassano
CaricaAvvocato e docente di diritto privato Università Luiss-Roma
Pagine475-492

Page 475

@Prima parte

L'entrata in vigore, avvenuta il primo gennaio 2006, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, in G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - S.O. n. 163, rubricato Codice delle Assicurazioni private (di seguito, per semplicità, Codice) ha comportato un riassetto quasi totale in materia di assicurazioni.

Il Codice ha da subito alimentato numerosi dibattiti in seno alla dottrina più attenta (v. A. DONATI - G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè 2006; F. MARTINI, M. RIDOLFI, Codice delle Assicurazioni private e leggi collegate, Il Sole 24 Ore 2006; G. GIORGIO, Codice delle Assicurazioni, Maggioli 2006; L. FARENGA, Diritto delle assicurazioni private - Aggiornato al nuovo Codice delle Assicurazioni, Giappichelli 2006; M. BIN, Codice delle Assicurazioni - La nuova disciplina delle assicurazioni dopo il D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, Giuffrè 2006; M. CRISCUOLO, La r.c. auto dopo la riforma delle assicurazioni, Simone 2006; M. CROCITTO, Commentario al Codice delle Assicurazioni private , Halley 2006; M. MAMBRETTI, L'assicurazione obbligatoria di rca e la ripartizione della responsabilità, Giappichelli 2006; S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo Codice delle Assicurazioni - Commento sistematico, Giuffrè 2006; S. LANNA, Diritto delle assicurazioni private - Aggiornato al Codice delle Assicurazioni private (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), SIMONE 2006; G. GALLONE, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la r.c.a., I, Torino 2005; L. FARENGA, Il Codice delle Assicurazioni, La Tribuna 2005; M. BIN, Commentario al Codice delle Assicurazioni, Cedam 2005) pur essendo i principi e i criteri direttivi propri della legge delega n. 229/2003 condivisibili (tra gli altri: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli; la salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese assicurative; razionalizzazione dell'intero sistema assicurativo).

Non solo. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (v. parere, 14 febbraio 2005, n. 11603 - Presidente Cossu - avente ad oggetto «Schema di decreto legislativo recante "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni. Codice delle Assicurazioni"») «lo schema in oggetto non sembra sfruttare in pieno le potenzialità della delega, che come si è detto consentono comunque un intervento di riforma sostanziale e non solo di riordino formale. Va, infatti, ribadito come... l'operazione del Governo non mira tanto ad una effettiva semplificazione della materia - che non viene peraltro evidenziata né dalla relazione né dallo schema di articolato - ma si limita piuttosto ad una raccolta organica delle norme del settore e ad alcune, certamente rilevanti, innovazioni richieste dalla delega (come, ad esempio, quelle relative all'accresciuta competenza sul piano normativo dell'Isvap...)».

Tra le voci particolarmente critiche rispetto al Codice si segnala quella dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana che in più occasioni ha avuto modo di evidenziare criticità e contraddizioni insite nella riforma soprattutto avuto riguardo al nuovo ruolo assegnato al professionista forense nella particolare procedura che va sotto il nome di «risarcimento diretto» (art. 149 Codice).

Tale procedura rappresenta la maggiore novità sottesa al Codice e, contestata integralmente dai più, e caldeggiata da pochi, la stessa è oggi operativa grazie al regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 («Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private», in G.U., 28 agosto 2006, n. 199).

Molti i punti su cui riflettere avuto riguardo non solo alle singole disposizioni del Codice e alle singole disposizioni del decreto di attuazione ma anche con riferimento al coordinamento tra le norme di cui alle due fonti.

Si pensi, invero, che mentre l'art. 149, secondo comma, Codice fa espresso riferimento al «conducente non responsabile», quella di cui all'art. 5, primo comma, del decreto di attuazione permette la richiesta di risarcimento diretto anche al «danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro».

Dubbi sorgono poi anche con riferimento all'Allegato A al D.P.R. n. 254 che, come noto, detta i criteri di determinazione del grado di responsabilità così ponendosi in contrasto con la norma di cuiPage 476 all'art. 2054 c.c. e, quindi, con il sistema di presunzione di pari responsabilità ivi previsto al secondo comma.

Venendo ora ad una più approfondita lettura dell'art. 149, occorre preliminarmente precisare come tale norma prescriva in capo ai danneggiati - al ricorrere di un sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti - il dovere (trattasi, quindi, si noti bene, di procedura obbligatoria) di rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Cioè a dire, il danneggiato dovrà rivolgersi alla propria società assicurativa e non più a quella del responsabile civile.

La norma in esame, è di dubbia legittimità costituzionale almeno con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione in quanto non solo il Governo non era stato delegato a favorire i soggetti danneggianti né tanto meno ad affievolire i diritti dei danneggianti, ma neppure ha adempiuto al compito, pur impartitogli dal Parlamento (si veda la legge delega n. 229/2003), di provvedere ad una più incisiva tutela dei consumatori.

Inoltre il sistema dell'indennizzo diretto viola in termini piuttosto evidenti la norma di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto creando una ingiustificata differenza di trattamento fra danneggiati in casi tra loro molto simili.

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 in ordine alle modalità della richiesta di risarcimento, il danneggiato che si ritenga non responsabile del sinistro è tenuto a rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax.

La norma del regolamento in esame apre poi la possibilità alle richieste inviate telematicamente sempre che lo strumento dell'e.mail non sia escluso dal contratto.

La formulazione della norma (in particolare, l'inciso «salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento») lascerebbe intendere una sorta del favor verso queste nuove forme di comunicazione (nel senso che nel regolamento esse non sono escluse a priori, salvo ad essere ammesse dai singoli contratti, ma possono essere escluse dai singoli contratti sulla base di scelte discrezionali da parte delle imprese di assicurazione) anche se l'e.mail non rientra nel novero degli strumenti, per così dire tipici, ricorrendo ai quali si può far pervenire la richiesta di danni.

In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che «la vigente disciplina in materia di comunicazioni telematiche (in particolare si veda il D.P.R. 68/2005, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata), consente, in via generale di utilizzare, a determinate condizioni, tale forma di comunicazione elettronica; del resto, l'articolo 10 dello schema in esame, in linea con questa impostazione, consente all'impresa di accedere in via telematica agli archivi del pubblico registro automobilistico e all'archivio nazionale dei veicoli (art. 132 del Codice); non sembra che vi siano ragioni per non prevedere in via ordinaria e generale che il danneggiato possa utilizzare tale forma di comunicazione, salvo che l'impresa richieda di escluderlo in modo espresso, per cause organizzative ad essa stessa addebitabili; sembra quindi opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 5 dello schema chiarendo che «la richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo telegramma o telefax o in via telematica salvo che l'impresa chieda esplicitamente di escludere tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento». Il comma 3 dell'articolo 5 va in conseguenza eliminato» (vedi: parere 19 dicembre 2005 avente ad oggetto «Schema di D.P.R. recante attuazione dell'articolo 150 del D.L.vo 209/05 concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto»).

L'impresa che abbia ricevuto la richiesta è tenuta a darne immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto (o in parte) responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

Quanto al contenuto della richiesta ed alla sua eventuale integrazione si rinvia in questa sede al disposto degli articoli 6 e 7 del D.P.R. in esame precisando, altresì, come con riferimento all'ambito oggettivo di operatività della procedura per indennizzo diretto, si debba fare riferimento al secondo comma della norma di cui all'art. 149 del Codice a tenore del quale la procedura di risarcimento diretto riguarda:

a) i danni al veicolo;

b) i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente;

c) i danni alla persona subìti dal conducente (se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139).

In tutti questi casi, si noti bene, il conducente non deve aver cagionato l'incidente, neppure in via concorsuale. Risulta evidente, a questo punto, una netta discrepanza tra la lettera del Codice (art. 149, secondo comma) e quella del decreto di attuazione (art. 5, primo comma): quest'ultima norma, infatti, permette la richiesta di risarcimento...

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