Il sistema previdenziale e assistenziale

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine311-335
311
Capitolo 17
17
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
E ASSISTENZIALE
1
La legislazione sociale
In attuazione delle disposizioni contenute nella Carta costituzionale, lo Stato
realizza una serie di programmi e interventi diretti a garantire ai cittadini,
ed in particolare ai lavoratori, i mezzi necessari per un’esistenza libera e di-
gnitosa e a tutelare la loro salute, nell’interesse dei singoli e della collettività
nel suo complesso. Tali programmi ed interventi - che hanno natura pub-
blicistica e che appartengono al diritto amministrativo - costituiscono la cd.
legislazione sociale, nella quale rientrano numerose disposizioni di legge
che abbiamo già avuto modo di trattare nei Capitoli precedenti (in tema,
ad esempio, di durata del lavoro e di riposi, di collocamento, di lavoro delle
donne e dei minori); in essa rientrano, inoltre, la previdenza e l’assistenza
sociale, delle quali parleremo in questo Capitolo.
La previdenza sociale, che trova il suo fondamento nel 2° comma dell’art.
38 Cost., è quella parte della legislazione sociale che ha come f‌ine la tutela
del lavoratore e dei suoi familiari in presenza di eventi dannosi che determi-
nano una menomazione o la perdita della capacità lavorativa. Attraverso
le norme di previdenza si vuole proteggere il lavoratore in un momento di
particolare bisogno, quando, cioè, a causa di eventi naturali (ad esempio,
per l’età avanzata o per malattia) o per altre cause indipendenti dalla sua
volontà (ad esempio, per infortunio sul lavoro), egli si trova sprovvisto della
propria fonte di sostentamento.
L’assistenza sociale, che trova il suo fondamento nel 1° comma dell’art.
38 Cost., è quella parte della legislazione sociale che ha ad oggetto la tutela
dei cittadini in stato di bisogno, indipendentemente dal verif‌icarsi di un
evento dannoso, e si distingue in assistenza facoltativa, attuata in base alla
libera volontà di enti pubblici o di privati, e obbligatoria, attuata sulla base
di norme di legge vincolanti.
I soggetti della legislazione sociale possono distinguersi in soggetti attivi e soggetti
passivi.
Previdenza
sociale
Assistenza
sociale
LINEAMENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Parte VIII
312
I soggetti attivi sono gli organi che emanano le disposizioni normative in materia e
che ne curano l’osservanza (organi dello Stato, enti pubblici territoriali e organizza-
zioni sindacali).
I soggetti passivi sono i destinatari delle disposizioni di legge in materia e, dunque,
i datori di lavoro ed i lavoratori.
2
La previdenza sociale
Esistono, nel nostro ordinamento, una serie di norme dirette a prevenire la
possibilità che si verif‌ichino eventi dannosi per il lavoratore, soprattutto in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Tali norme, però, a volte sono insuff‌icienti, in quanto il prestatore di lavoro è
esposto in ogni caso a una serie di rischi che non sempre sono esclusi o pos-
sono essere esclusi da norme di carattere preventivo. Si pensi alla malattia,
all’invalidità, alla disoccupazione involontaria, al sopraggiungere della
vecchiaia.
In tutte queste ipotesi il lavoratore si trova di fronte alla perdita, totale o
parziale, della propria capacità lavorativa e, dunque, in una situazione di
bisogno alla quale non è in grado di fare fronte da solo. Neanche è pos-
sibile, però, porre interamente a carico dei singoli datori di lavoro l’onere
dell’assistenza nei confronti dei propri lavoratori in ipotesi di questo tipo, vi-
sta la loro rilevante incidenza economica. Ecco, dunque, l’importanza delle
norme in materia di previdenza, che hanno, come abbiamo anticipato, il
f‌ine di tutelare il lavoratore ed i suoi familiari quando si verif‌icano eventi
dannosi che determinano una menomazione o la perdita della capacità
lavorativa.
Lo strumento attraverso il quale si è prevalentemente cercato di raggiungere
questo f‌ine è l’assicurazione sociale, che è un particolare rapporto as-
sicurativo disciplinato dalla legge.
Ai sensi dell’art. 1882 c.c., l’assicurazione è il contratto con il quale una
parte (l’assicuratore), in cambio del pagamento di un corrispettivo (pre-
mio), si obbliga a rivalere l’altra parte (l’assicurato) del danno prodotto dal
verif‌icarsi di un determinato evento (sinistro).
La disciplina contenuta nel codice civile si applica integralmente alle cd.
assicurazioni private, che hanno ad oggetto, cioè, rischi che non toccano
interessi collettivi e che pertanto i cittadini sono liberi di stipulare o non
stipulare. Tale disciplina si applica, invece, alle assicurazioni sociali solo
in mancanza di una specif‌ica normativa prevista da leggi speciali; in questo
L’assicurazione
sociale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT