Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare
Autore | Domenico Potetti |
Pagine | 543-548 |
543
dott
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
DOTTRINA
sistema deLLe notifiche e
nuovo processo
in assenza deLL’imputato:
una confusione da evitare
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Rapporto fra processo in assenza, regime
delle notifiche e quello dell’impedimento: un possibile equivo-
co. 3. segue: la prima fase e il ruolo (intatto) della notifica
all’imputato. 4. La seconda fase; le notifiche funzionali al
processo in assenza. 5. La notifica all’imputato irreperibile e
quella “per compiuta giacenza”. 6. La violazione delle norme
sul processo in assenza e i relativi vizi.
1. Introduzione
Com’è noto, la disciplina del nuovo giudizio in assenza,
di cui alla L. n. 67 del 2014, è stata dettata dall’esigenza
di adeguare l’ordinamento interno alla normativa conven-
zionale europea (CEDU) e alle numerose decisioni della
Corte EDU intervenute su questa materia.
Il problema della compatibilità del processo contumacia-
le italiano con i principi del giusto processo sanciti dall’art.
6 della CEDU affaticava il legislatore e il giudice italiani da
molto tempo, e negli anni aveva costretto il legislatore a ripe-
tuti interventi di adeguamento del codice di rito penale.
In realtà, l’art. 6 CEDU (al contrario dell’art. 14 §3 del
patto internazionale sui diritti civili e politici) non pre-
vede espressamente il diritto dell’imputato a partecipare
all’udienza e al processo.
Nonostante ciò, la Corte EDU ha costantemente ritenu-
to che tale diritto deve ritenersi implicitamente tutelato
dall’art. 6 CEDU, quale conseguenza del riconoscimento
allo stesso imputato di ulteriori diritti il cui effettivo
esercizio presuppone proprio l’esistenza del suo diritto a
partecipare all’udienza e al processo.
Presuppongono tale diritto dell’imputato il diritto di
difendersi personalmente, quello di ottenere l’assistenza
di un interprete e, ancora, quello di interrogare i testimoni
(1). Peraltro ciò non ha mai significato, secondo la Corte di
Strasburgo, l’assoluta incompatibilità della procedura con-
tumaciale con la Convenzione EDU (2); la Corte ha piutto-
sto ravvisato la violazione del diritto di partecipazione ove
non vengano rispettate due condizioni, evidentemente al-
ternative fra loro. La prima condizione consiste nell’effettiva
conoscenza da parte dell’imputato della data del processo.
La seconda alternativa condizione consiste nell’esi-
stenza di strumenti che consentano all’imputato, qualora
venga condannato in absentia, di ottenere un riesame del
merito delle accuse una volta che sia venuto a conoscenza
della condanna (3).
L’esigenza di assicurare un rimedio effettivo al contu-
mace inconsapevole del processo svoltosi a suo carico fu
la causa della profonda riforma subita dall’istituto della
restituzione nel termine ad opera del D.L. 21 febbraio 2005
n. 17, conv. con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005 n. 60;
riforma intervenuta dopo che il previgente testo dell’art.
175 c.p.p. era incorso nelle ripetute censure della Corte
EDU (4).
La stessa Corte EDU aveva poi avuto modo di promuo-
vere tale riforma, in quanto ritenuta idonea a sanare le
lacune di tutela evidenziate in precedenza (5).
Con la L. n. 67 del 2014 il legislatore italiano ha prodot-
to infine il massimo sforzo per uniformarsi alla normativa
convenzionale della CEDU.
La novella si presta, nella sua ampiezza e complessità,
ad una grande quantità di approfondimenti e commenti.
Nel presente lavoro ci limiteremo a porre la nostra
attenzione su alcuni punti specifici.
2. Rapporto fra processo in assenza, regime delle notifi-
che e quello dell’impedimento: un possibile equivoco
L’art. 420 bis c.p.p., nel prevedere le condizioni la cui
esistenza il giudice deve accertare per poter procedere
in assenza dell’imputato, finisce per concepire un istituto
che, almeno ad una prima osservazione, è contiguo rispet-
to a quello tradizionale delle notifiche.
In effetti, anche la disciplina del processo in assenza
risponde (come quella delle notifiche) all’esigenza fon-
damentale di porre l’imputato (cioè il primo protagonista
del processo) in condizioni di partecipare (se vorrà) al
giudizio a suo carico.
È per questo che, ad una prima (e sommaria, in verità)
lettura della novella si potrebbe ipotizzare che la stessa
abbia prodotto qualche effetto innovativo proprio sulla di-
sciplina delle notifiche.
Vengono particolarmente in rilievo (perché evocano
l’idea della conoscenza presunta del processo, ma non
effettiva) la notifica all’imputato nel caso di irreperibilità
(art. 159 c.p.p.) e la notifica c. d. “per compiuta giacenza“
(art. 8 della L. n.890 del 1982).
Queste due forme di notifica sono compatibili con la
nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato?
Si potrebbe anche istintivamente pensare che le forme
di notifica declinate dal codice di rito penale (v. soprattut-
to l’art. 157 c.p.p.) siano state ormai ridotte, per quanto
riguarda l’imputato, alla sola notifica “a mani proprie”.
È questa infatti che garantisce la conoscenza effettiva
del procedimento, così facendosi carico delle esigenze
poste dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU,
di cui sopra.
È istintivo ritenere che la notifica all’imputato irrepe-
ribile, in particolare, debba subire qualche effetto dall’en-
trata in vigore della l. n. 67 del 2014, quantomeno perché
nel suo titolo essa prevede fra l’altro “Disposizioni … nei
confronti degli irreperibili.”
Si tratta di equivoci che occorre chiarire.
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