LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 25 - Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonche' per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge e' diretta a perseguire la tutela della pubblica incolumita' attraverso il riordino della legislazione regionale in materia di autorizzazione sismica e di prevenzione del rischio sismico nell'edilizia. Essa attiene a nuove procedure di autorizzazione, controllo e monitoraggio delle costruzioni sotto il profilo del rischio sismico; attiene, inoltre, alla prevenzione del rischio sismico anche mediante la pianificazione urbanistica nonche' mediante adeguate forme di vigilanza sugli immobili.

Art. 2

Oggetto 1. La presente legge disciplina, in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, le modalita' di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonche' l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capi II e IV, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nei successivi decreti ministeriali ed in particolare nel D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

Art. 3

Autorizzazione sismica 1. Nei comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicita', qualsiasi nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione, nonche' interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, deve essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori, della preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio sismico regionale. A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del D.P.R.

n. 380/2001, l'interessato e' tenuto a farne denuncia presso lo sportello unico per l'edilizia delle amministrazioni comunali competenti per territorio, trasmettendo e depositando in triplice copia il progetto esecutivo delle opere firmato dal progettista, dal direttore dei lavori, dagli altri tecnici redattori del progetto e dal collaudatore statico in corso d'opera. Nei comuni che non abbiano costituito lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 380/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell'autorizzazione, va presentata unitamente a tre copie del progetto al competente Servizio sismico regionale e trasmessa per conoscenza all'amministrazione comunale, secondo le modalita' stabilite nel regolamento regionale di attuazione della presente legge.

  1. Le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce dei lavori e le relative autorizzazioni preventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.P.R. n. 380/2001.

  2. Per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni si applicano le disposizioni della legge n. 64/1974, della legge n. 1086/1971, del d.P.R. n. 380/2001, Parte II, capi II e IV, delle relative norme tecniche emanate con i DD.MM. conseguenti e con il D.M. 14 gennaio 2008, nonche' del d.lgs. 12 aprile 2006, n.

    163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del suo regolamento di attuazione.

    Art. 4

    Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto 1. La denuncia dei lavori e la trasmissione degli atti progettuali di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono avvenire in conformita' alla presente legge ed al suo regolamento regionale di attuazione.

  3. Fino all'approvazione del regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale.

  4. Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosita' sismica del sito deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali...

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