Sinistro stradale, incapacità lavorativa specifica ovvero incapacità fisica totale, danno patrimoniale e danno previdenziale

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine162-165
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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
ziali oppure quelli elaborati specif‌icamente nella materia
del danno aquiliano” (così Cass. civ. sentenza n. 10499 del
28 aprile 2017). In applicazione di tali princìpi e tenuto
conto di quanto richiesto nel corso del primo giudizio dallo
stesso appellato, occorre altresì fare riferimento alla media
del reddito annuo così come risultante dai CUD prodotti da
CD tale importo è pari ad € 17.000,00, come correttamente
rilevato dall’appellante AB, che a pag. 11 dell’atto di appel-
lo opera correttamente una media dei CUD allegati dall’ap-
pellato per i redditi degli anni 2010, 2009 e 2008. Il reddito
così ottenuto deve essere moltiplicato per il coeff‌iciente di
sopravvivenza di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, pari a
13,339, così come richiesto e prodotto dall’appellato al do-
cumento 7 del fascicolo di parte di primo grado.
Il danno patrimoniale in concreto riconosciuto all’ap-
pellato è dunque di € 202.439,85, al netto di quanto già
versato dall’Inail, pari ad € 24.323,15. A tale importo si
è pervenuti tenendo conto del reddito annuale medio (€
17.000,00) desunto dai CUD degli ultimi tre anni anteriori
all’incidente, moltiplicato per il coeff‌iciente di capitaliz-
zazione previsto dalla Tabella R.D. n. 1403/22 (13,339),
operazione che permette di ottenere lo scarto tra la vita
lavorativa e la vita f‌isica.
7. Sul c.d. danno previdenziale.
Col secondo motivo di gravame, l’appellante impugna la
sentenza del Tribunale di Como evidenziando l’erroneità
della decisione sotto il prof‌ilo del danno previdenziale e/o
pensionistico, che è stato liquidato dal primo giudice sulla
base di una prospettazione difensiva priva di dati reali.
L’assunto è fondato nei termini che seguono.
Il danno sopra specif‌icato è stato liquidato dal primo
Giudice in via equitativa sulla base di un ragionamento er-
roneo costituito nell’aver, a torto, equiparato l’incapacità
lavorativa specif‌ica all’incapacità lavorativa, f‌isica, totale,
fattispecie, questa, come si è visto, esclusa dalla Corte
dal momento che l’impossibilità di svolgere per il futuro
le mansioni di giardiniere non comporta, come si è detto,
l’assoluta incapacità di lavoro. Ne consegue che in ragione
della eventualità di ulteriori e diverse attività lavorative,
non è derivato al CD il danno da perdita della contribu-
zione, così come prospettato dal primo giudice, danno,
peraltro, già considerato nella determinazione dei danni
patrimoniali di cui al punto che precede. La domanda sot-
to questo prof‌ilo deve essere pertanto respinta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte giudica l’ap-
pello parzialmente accolto (Omissis)
SINISTRO STRADALE,
INCAPACITÀ LAVORATIVA
SPECIFICA OVVERO
INCAPACITÀ FISICA TOTALE,
DANNO PATRIMONIALE E
DANNO PREVIDENZIALE
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Oggetto. 4. Fondamento giu-
ridico. 5. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
Un moviere infortunato nello svolgimento del peculiare
lavoro ha adìto il Tribunale di Como avverso il conducen-
te del veicolo investitore, il proprietario e l’assicurazione,
per il risarcimento dei danni subìti (1). Accertata la re-
sponsabilità dell’autista, vi fu la condanna in solido con il
proprietario del veicolo e l’assicurazione ad € 320.000,00
di danni oltre interessi di rivalutazione monetaria. Contro
la sentenza ha proposto appello l’assicuratrice = AB, chie-
dendone la riforma, prevalentemente riguardo al danno
patrimoniale ed a quello previdenziale.
Danno patrimoniale. Non v’è chi non sappia cosa esso
sia, comunque si presenta non agevole decriptarne la no-
zione. Si def‌inisce in dottrina come deminutio patrimonii,
entità da stabilire mediante operazione aritmetica di sot-
trazione del patrimonio del danneggiato al tempo dell’a-
zione dannosa e quello della composizione successiva. Il
risarcimento di esso deve fondarsi sulla utilità concreta,
che il danneggiato ritraeva dal bene perduto. Qualora
codesta utilità non sussista non può farsi luogo ad alcun
risarcimento, poiché non v’è danno (2).
Ancora, il danno patrimoniale consiste nell’alterazione
in negativo della situazione patrimoniale della persona
lesa rispetto a quella che si sarebbe avuta nella mancanza
del fatto illecito. Esso si concretizza nella lesione di inte-
ressi economici del danneggiato. Dice l’art. 1223 c.c. che
consta della perdita e del mancato guadagno, rispettiva-
mente “danno emergente” (moto sinistrata in infortunio
stradale) e “lucro cessante” (mancato guadagno dell’infor-
tunato per malattia e convalescenza). È particolarmente
problematica la quantif‌icazione di codesto lucro, che, a
norma dell’art. 2056, comma 2, c.c., il giudice può valutare
con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Dove
concorrano i presupposti per il sorgere della responsabili-
tà extracontrattuale in favore del danneggiato scaturisce
l’obbligo del risarcimento del danno, che può essere “per
equivalente”, dazione di somma di denaro in compenso
per lo stesso. “In forma specif‌ica”, consistente nella rimo-
zione diretta del pregiudizio verif‌icatosi. Qui occorre la
dazione di cosa eguale a quella distrutta e, qualora risul-
tasse impossibile in tutto od in parte, il giudice potrebbe
negarla (3). Come ritenuto, ancora in dottrina, può dirsi

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