Sinistro stradale: improbabile revival dei danni esistenziale e morale

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine1069-1072
1069
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
MERITO
volto - in tesi - all’insuff‌iciente liquidazione del danno
patrimoniale patito dai coniugi M. Gli appellanti, infatti
si limitano, a loro stesso dire, a “reiterare” puramente e
semplicemente la relativa domanda, elencando le spese
sostenute (che porterebbero ad un credito restitutorio
totale di € 8.030) e trascurando di contrapporre la sia pur
minima elaborazione critica avverso il passo della moti-
vazione del giudice monocratico, che affrontò ex professo
l’argomento, riconoscendo, oltre ad € 916,94 per spese me-
diche (come da conclusioni del CTU), altresì la somma di
€ 2.000 “con valutazione equitativa (…) e con riferimen-
to alla richiesta avente ad oggetto le spese di cui ai docc.
28-29-30 della produzione del ricorrente”, con l’ulteriore
precisazione che gli stessi danneggiati, al di là della som-
ma equitativamente riconosciuta, non avevano “offerto
convincenti elementi per porre ciascuna spesa in sicuro
rapporto causale con l’incidente”.
9 - Per f‌inire, è invece fondato il nono motivo di grava-
me, con cui parte appellante lamenta l’integrale compen-
sazione delle spese processuali di primo grado, malgrado
l’insussistenza di giusti motivi in tal senso e malgrado la
soccombenza di fatto dell’avversario. Rileva al proposito la
Corte che in effetti la constatazione del primo giudice che
parte ricorrente avanzava pretese di gran lunga superiori
a quelle verif‌icate come fondate lascia impregiudicata l’e-
videnza che la domanda fu accolta non in misura residua-
le, ma per il tutt’altro che indifferente importo di € 72.000
circa, oltre accessori. In altre parole, i ricorrenti risultaro-
no corrispondentemente vittoriosi, onde non si può negare
loro il rimborso delle spese che essi furono costretti ad
affrontare per ottenere tutela giudiziale del loro diritto di
credito. Vanno quindi liquidate a loro favore le spese pro-
cessuali di primo grado, tenuto conto, secondo il disposto
dell’art. 5.1 della vigente tariffa forense, di quanto rico-
nosciuto in sentenza, piuttosto che di quanto reclamato.
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, l’ac-
coglimento (in questo caso invece) solo marginale del
gravame, ne comporta la compensazione in ragione di tre
quarti, con condanna solidale di parte appellata al paga-
mento del quarto restante. (Omissis)
SINISTRO STRADALE:
IMPROBABILE REVIVAL
DEI DANNI ESISTENZIALE
E MORALE
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Oggetto. 4. Funzione nomof‌i-
lattica. 5. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
In occasione di sinistro stradale, un’autotrasportata
rimase infortunata nel veicolo condotto da persona non
proprietaria, dichiarata responsabile dell’incidente con la
società cui apparteneva il mezzo e l’assicuratrice. Il tribu-
nale condannò in solido tutte costoro.
Ante causam l’assicuratrice versò alla parte lesa €
300.000 ed, ancora, sempre a favore di essa, fu disposto
dal giudice il pagamento di € 29.000, più rivalutazione ed
interessi dal 1° aprile 2007 al saldo. Il giudice condannò,
inoltre, i soccombenti a pagare € 42.916,94, con rivaluta-
zione ed interessi dal 3 febbraio 2003 a favore dei genitori
della infortunata.
Non ritenute congrue le somme, vi è stato l’appello
della sentenza da parte della danneggiata principale e suoi
genitori, unicamente riguardo al quantum, nulla deducen-
do circa l’an, sul quale peraltro è sopravvenuto il giudica-
to. Gli appellanti invocano ristori aggiuntivi riguardo ad
asseriti danni esistenziale e morale, categorie sulle quali
non è più dato di discorrere dopo le note sentenze coeve
della Cassazione - Sez. un. del 2008. Ciò è precluso dall’al-
to magistero del giudice di legittimità nell’esercizio della
funzione nomof‌ilattica.
L’insegnamento delineato dall’alto consesso è che il
danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) costituisce una
categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della
quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se
non con valenza meramente descrittiva. E’ scorretto e non
conforme al dettato normativo distinguere il c.d. “danno
morale soggettivo”, quale sofferenza psichica transeunte,
dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale
non è che uno degli aspetti di cui il giudice deve tenere
conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non
patrimoniale e non un pregiudizio a sé stante.
Non è ammissibile nel nostro ordinamento un danno
def‌inito “esistenziale”, quale perdita del fare areddituale
della persona. Una simile perdita, ove causata da fatto il-
lecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente
garantito è un ordinario danno non patrimoniale, di per
sé risarcibile ex art. 2059 c.c. e non può essere liquidato
separatamente sol perché diversamente denominato (1).
2. Norme di legge
Sotto la rubrica “Danni non patrimoniali”, recita l’art.
2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risar-
cito solo nei casi determinati dalla legge.
A seguito del restyling operato in funzione nomof‌i-
lattica dalle SS.UU. nel 2008 si evidenzia come l’articolo
stesso non consta di un’autonoma fattispecie di illecito,
ma si limita a disciplinare i conf‌ini e le condizioni di ri-
sarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, presupposta la
sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito richiesti
dall’art. 2043 c.c. Cioè la condotta illecita, la lesione ingiu-

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