Sinistro mortale occorso a giovane ciclista in strada. Risarcimento danni

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine582-584

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@1. Nozione

- La dinamica dell'incidente stradale, che trasse a morte un ciclista, muove, come accertato dal Giudice di Milano, dalla fermata di un'autovettura in sede non consentita, inducente il ciclista medesimo ad una leggera correzione della propria marcia verso sinistra. Travolto a tergo da un veicolo di consistente massa, rimasto non identificato (vuolsi betoniera, secondo una teste), il malcapitato fu investito e proiettato. Sopraggiunta una VW Golf, avrebbe sormontato con la ruota destra il manubrio della bicicletta giacente al suolo.

Nel caso, il tribunale, adito in sede civile, ravvisa il reato di omicidio colposo, riconoscendo in favore dei proponenti la citazione, genitori della vittima, il risarcimento dei danni morale e patrimoniale. L'omicidio colposo derivante da violazione di norme stradali sussiste quando, in corso di circolazione, si tenga una condotta non giuridica, da qualsiasi norma prevista, non necessariamente dovendosi trovare nel codice della strada la fonte normativa.

Il giudice, adìto per il risarcimento dei danni, ravvisa il tipo di reato, omicidio colposo, costituente presupposto per il risarcimento del danno morale in favore dei genitori della vittima. E la nozione di danno fu oculatamente omessa dal legislatore del 1942, affinché qualsiasi perdita o nocumento di favorevole condizione vi potesse rientrare. Si è lasciata la massima potenzialità di sussumere nuove situazioni sotto le poche norme disciplinanti il danno. Si potrebbe dire essersi prefigurata l'evoluzione dell'istituto, dall'ambito strettamente patrimoniale a quello basato sul dato personale, cui si «coniuga» la nozione di danno risarcibile. Come flood rivers sono emersi, oltre il danno patrimoniale, il danno da perdita di chance, il danno erariale dello Stato. A tutela dei valori abbinati alla persona sono stati configurati il danno alla salute, il danno morale, i danni psichici ed esistenziali.

Il tribunale fa il punto sulle voci di danno biologico, morale, patrimoniale, non riconoscendo il risarcimento del danno biologico e aderendo così agli assunti degli interpreti che lo negano nei casi di perdita della vita istantanea o a breve lasso di tempo dal sinistro. Per il giudice delle leggi, il danno biologico, altro rispetto al danno patrimoniale e morale, si estrinseca nell'evento interno al fatto lesivo della salute, che, menomando l'integrità psico-fisica dell'offeso, trasforma l'integrità fisiologica in patologica. I danni patrimoniale e morale appartengono, invece, alla categoria del danno conseguenza, quali effetti del fatto antigiuridico 1. Per un giudice di merito, il risarcimento del danno biologico presuppone l'esistenza in vita della persona lesa e nulla ha a che fare con la morte istantanea o a intervalli di tempo non apprezzabile. Quando l'evento morte annulla l'esistenza della persona, viene annullato lo stesso fatto ingiusto e non può esservi obbligo risarcitorio, cade la possibilità di agire per il risarcimento del danno biologico iure hereditatis 2.

Il danno morale, risarcibile nel caso in cui esso scaturisca da un fatto illecito, configurante gli estremi di reato, ha fondamento in un ingiusto, anche se non duraturo, turbamento dello stato d'animo in diretta conseguenza dell'offesa subita e può consistere nella riduzione o nello squilibrio delle capacità intellettive (sia del soggetto leso, sia dei più prossimi congiunti). I soggetti passivi del danno morale conseguono un'aspettativa riparatrice dell'indennizzo pecuniario, stante la impossibilità della reintegrazione in forma specifica o per equivalente.

Gli interpreti hanno indagato e scritto del danno patrimoniale da più lungo tempo. Esso consiste in un pregiudizio estrinsecantesi nella perdita di beni o vantaggi economici già conseguiti (danno emergente), nonché nel pregiudizio della eliminazione di beni e vantaggi potenzialmente acquisibili, se non vi fosse stato l'evento dannoso (lucro cessante). Il danno patrimoniale a seguito di morte può definirsi, secondo un assunto dottrinale, come perdita di contributi economici, che il de cuius avrebbe dato in favore dei componenti la famiglia durante l'arco della vita. Interessa i componenti del nucleo familiare, che abbiano tenuto con il defunto rapporti significativi 3.

@2. Norme di legge

- Recita l'art. 32 Cost. che la Repubblica...

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