Sinistro con minore a bordo senza cinture o seggiolino: niente risarcimento del danno
| Autore | Marco Massavelli |
| Carica | Commissario Polizia Locale di Rivoli (TO) |
| Pagine | 591-592 |
591
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
Dottrina
SINISTRO CON MINORE
A BORDO SENZA CINTURE
O SEGGIOLINO: NIENTE
RISARCIMENTO DEL DANNO
di Marco Massavelli (*)
Che cosa dice il codice della strada per l’uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte dei
bambini?
L’articolo 172, codice della strada, stabilisce che i bam-
bini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati
al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato
al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabi-
lite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con-
formemente ai regolamenti della Commissione economica
per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti diretti-
ve comunitarie.
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, che per
costruzione, sono sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viag-
giare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupa-
re un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando
viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al
noleggio con conducente, possono non essere assicurati
al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a con-
dizione che non occupino un sedile anteriore e siano ac-
compagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ad anni sedici.
I bambini non possono essere trasportati utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile
passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag
medesimo non sia stato disattivato anche in maniera au-
tomatica adeguata.
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli
in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizza-
re, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli
stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con
sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui
veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato.
Di particolare importanza è l’obbligo, per il conducente
del veicolo, di assicurarsi della persistente efficienza delle
cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta presenti
sul veicolo.
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, cosa
succede in caso di sinistro stradale, in cui un bambino,
trasportato su uno dei veicoli coinvolti, subisce delle le-
sioni personali? È risarcibile?
A queste domande ha risposto la Corte di cassazione,
sez. III, con l’ordinanza n. 3418 del 13 febbraio 2018 (1).
In caso di tamponamento da cui seguano lesioni perso-
nali per il minore, non collocato sull’apposito seggiolino, la
condotta negligente del genitore, consistente nel mancato
impiego del dispositivo di sicurezza, interrompe il nesso
causale tra sinistro e lesioni, ed assurge ad autonoma cau-
sa di produzione del danno.
Vediamo il perché di tale principio generale.
I genitori di un minore, alla guida della loro vettura,
venivano tamponati da un’auto ed il bambino di tre anni,
che si trovava a bordo, riportava un trauma commotivo. Il
veicolo investitore risultava privo di copertura assicurati-
va. I danneggiati agivano in sede giudiziale nei confronti
dell’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vitti-
me della Strada per ottenere il risarcimento del danno.
Il Giudice di pace, decidendo nella causa di risarci-
mento danni per le lesioni personali riportate dal minore,
in seguito al tamponamento della vettura, a bordo della
quale era trasportato, verificatosi ad opera e per responsa-
bilità esclusiva del veicolo di controparte, risultato privo
di copertura assicurativa RCA, rigettava nel merito la pre-
tesa risarcitoria.
Il Tribunale adito in grado di appello confermava la
statuizione del Giudice di pace, in cui aveva ritenuto in-
fondata la pretesa risarcitoria, in quanto le lesioni perso-
nali (trauma cranico commotivo) erano da imputarsi al
mancato uso delle cinture di sicurezza o – data la età del
minore di anni tre – il mancato utilizzo dell’apposito seg-
giolino, in violazione dell’articolo 172, codice della strada,
e doveva pertanto ritenersi esclusa la responsabilità del
conducente del veicolo antagonista.
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