Sinistro causato da veicolo non identificato

AutoreEdgardo Colombini
Pagine681-687
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
Dottrina
SiniStro cauSato
da veicolo non identificato
di Edgardo Colombini (*)
Ben sappiamo come in questi ultimi anni sia aumen-
tato in misura impressionante il numero dei sinistri della
circolazione stradale in cui l’autore del fatto si dà alla fuga
cercando di far perdere le proprie tracce.
Sappiamo anche che non sempre - nonostante accura-
te indagini di Polizia e Carabinieri - vengono individuati i
responsabili di questi incidenti con la conseguenza che i
danneggiati dovrebbero restare senza alcun risarcimento.
A tale evenienza, come notorio, ha posto rimedio la L. 24
dicembre 1969, n. 990 che introduceva in Italia l’assicura-
zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. Stabiliva infatti l’art. 19
che “ È costituito presso l’Istituto nazionale delle assicura-
zioni un Fondo di garanzia per le vittime della strada per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è ob-
bligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato
cagionato da veicolo o natante non identif‌icato”. Il risarci-
mento veniva peraltro limitato ai soli danni alla persona.
Tanto senza comunque nulla modif‌icare in materia di
onere probatorio in capo al danneggiato pur sempre tenu-
to a provare che il sinistro si è verif‌icato per la condotta
dolosa o colposa del guidatore del veicolo investitore o che
comunque ha determinato l’evento dannoso.
Scriveva infatti la Corte Suprema (Cass. civ., sez. III,
25 luglio 1995, n. 8086, in “Il Codice delle assicurazioni
- Celt, sesta edizione, pag. 1000) che “in tema di assicu-
razione obbligatoria per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il dan-
neggiato che promuove azione di risarcimento dei danni
nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, nei casi previsti dall’art. 19 primo comma lettera
a) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve provare che il
sinistro si è verif‌icato per la condotta dolosa o colposa del
conducente dell’altro veicolo non identif‌icato poiché la ga-
ranzia assicurativa predisposta dalla citata L. 990 del 1969
in favore dei soggetti danneggiati ini sinistro provocato
da veicolo non identif‌icato vuole solo rafforzare la tutela
sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare
comunque un risarcimento al danneggiato, come negli
ordinamenti stranieri ispirati al sistema del c.d. nofault”.
Orientamento già prospettato in una decisione di poco
precedente (Cass. civ., sez. IIII, 21 marzo 1995, n. 3237,
ibid. pag. 1000) ove era dato di leggere che “la normativa
di cui all’art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 istitu-
tivo del Fondo di garanzia per le vittime della strada si
collega a quella codicistica concernente la responsabilità
aquiliana lasciandola immutata anche per quanto attiene
alla prova di detta responsabilità.
Pertanto, nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto
sconosciuto, l’obbligo di risarcimento a carico del Fondo an-
zidetto può essere affermato anche in base alle presunzioni
di cui all’art. 2054 c.c. con la conseguenza che in tale ipotesi
l’obbligo non si estende anche al risarcimento dei danni non
patrimoniali, la cui risarcibilità, postulando la qualif‌icazione
del fatto illecito come reato, va esclusa qualora la respon-
sabilità del conducente sia stata ritenuta non in base alla
dimostrazione di una condotta colposa ma alla stregua della
presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c.”.
Invero “L’istituto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, di cui all’art. 19 della L. 24 dicembre 1969,
n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all’art.
21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di
solidarietà, si ispirano tuttavia ai principi fondamentali
della responsabilità aquiliana, sicché l’obbligazione che
scaturisce a carico di tale Fondo, nel caso di atto illecito
imputabile ad un veicolo non identif‌icato, ha natura risar-
citoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se
non quelle espressamente previste dalla legge. Ne conse-
gue che ai f‌ini della risarcibilità dei danni morali in favore
dei parenti della vittima non può trovare considerazione
la loro vivenza a carico o non della vittima, rilevando tale
condizione ai diversi f‌ini previsti dal citato art. 21” (Cass.
civ., sez. III, 27 giugno 1990, n. 6532, ibid. pag. 1004).
La normativa dianzi ricordata è poi traslata nell’art.
283 del Codice delle assicurazioni portando con sé le
medesime questioni di un tempo, che ancora si leggevano
in una decisione della Corte Suprema (sez. III, 13 luglio
2011, n. 15367, in questa Rivista 2012, pag. 28). “Il danneg-
giato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei con-
fronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identif‌icato (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
19 comma 1, lett. a) ha l’onere di provare sia che il sinistro
si è verif‌icato per condotta dolosa o colpa del conducente
di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto”.

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