PROVVEDIMENTO 1 giugno 2009 - Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all''articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 31). (09A06715)


CAPO I
Disposizioni di carattere generale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


    CAPO I
    Disposizioni di carattere generale

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

    1. «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. «banca dati sinistri»: la banca dati istituita dall'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;

    3. «CONSAP»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualita' di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

    4. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

    5. «definizione»: la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o eliminazione senza seguito;

    6. «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il fondo costituito presso la CONSAP previsto dall'art. 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    7. «imprese di assicurazione italiane» o «imprese»: le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto;

    8. «interessati»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;

    9. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    10. «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;

    11. «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attivita' svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nella banca dati sinistri;

    12. «soggetti aventi diritto»: gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia e le imprese di assicurazione;

    13. «UCI»:

    Ufficio centrale italiano.


    CAPO I
    Disposizioni di carattere generale

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che esercitano nel territorio della Repubblica italiana l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del decreto.


    CAPO II
    Banca dati sinistri

    Art. 4.

    Finalita' della banca dati sinistri

  4. La banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri attinenti i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

  5. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri esclusivamente in relazione alla finalita' di cui al comma 1.

  6. Per agevolare il perseguimento della finalita' di cui al comma 1, l'ISVAP puo' stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e pubbliche amministrazioni di cui al comma 2.

  7. La banca dati sinistri e' organizzata in modo da consentire all'ISVAP, in relazione alla finalita' di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonche' la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.


    CAPO II
    Banca dati sinistri

    Art. 5.

    Trattamento dei dati

  8. L'ISVAP e' il titolare del trattamento dei dati. In tale qualita' sovrintende al corretto funzionamento della banca dati sinistri e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalita' e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nella banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  9. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonche' la riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


    CAPO III
    Modalita' di organizzazione e funzionamento
    della banca dati sinistri

    Art. 6.

    Obblighi di comunicazione delle imprese

  10. I dati per l'alimentazione della banca dati sinistri sono comunicati all'ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte:

    1. dell'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto;

    2. dell'impresa che ha...

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