DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009 - Determinazione dell''ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d''individuazione delle materie oggetto di classifica nonche'' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/2009). (09A07706)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», ed in particolare gli articoli 42, commi 3 e 7;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»;

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003;

Ravvisata la necessita' di determinare l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

Visto l'art. 43 della legge n. 124/2007 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 42, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, determina l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  2. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di trattare informazioni, atti, attivita', documenti, cose e materiali classificati, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato Nord Atlantico, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato.

    Art. 3.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «legge», la legge 3 agosto 2007, n. 124;

    2. «Autorita' nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri;

    3. «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» (DIS), l'organismo istituito dall'art. 4 della legge;

    4. «Agenzia informazioni e sicurezza esterna» (AISE), l'organismo istituito dall'art. 6 della legge;

    5. «Agenzia informazioni e sicurezza interna» (AISI), l'organismo istituito dall'art. 7 della legge;

    6. «Organizzazione nazionale per la sicurezza», il complesso costituito dagli uffici e da ogni altra unita' amministrativa, organizzativa, produttiva o di servizio della pubblica amministrazione e di ogni persona giuridica, ente, associazione od organismo legittimati a trattare...

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