Art. 226 D.l.vo n. 51/1998: Una singolare ipotesi di sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato

AutoreGiuseppe Luigi Fanuli
Pagine449-451

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  1. Tra gli istituti introdotti dal legislatore nelle norme transitorie della disciplina in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, finalizzati ad un celere smaltimento dell'arretrato, suscita particolare interesse quello della declaratoria di prescrizione dei reati, previsto dall'art. 226 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 e parzialmente modificato dall'art. 8 del D.L.vo 4 maggio 1999 n. 138, che ne ha determinato l'ambito di operatività ai «procedimenti pendenti alla data di efficacia» del decreto medesimo (pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 1999 n. 115).

    L'interesse deriva non tanto dall'incidenza pratica che tale istituto potrà assumere - verosimilmente assai limitata rispetto, ad esempio, al giudizio abbreviato predibattimentale o al patteggiamento nel corso del dibattimento, di cui, rispettivamente, agli artt. 223 e 224 del D.L.vo n. 51/1998 - quanto, piuttosto, dalla singolarità della disciplina dettata dal legislatore, che sembra porre, tra l'altro, seri problemi di compatibilità con lo stesso impianto codicistico.

    La disposizione in commento offre la possibilità al giudice, nella ricordata «fase transitoria», di tenere conto, ai fini della declaratoria di prescrizione del reato, delle diminuzioni di pena derivanti dalle circostanze attenuanti, nonché delle norme sul giudizio di prevalenza e di bilanciamento delle medesime, pronunciando in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere. Ciò il giudice può fare anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono.

  2. I più inquietanti interrogativi riguardano proprio l'ipotesi della sentenza emessa dal giudice «nella fase delle indagini preliminari».

    Il primo sorge dalla considerazione che, secondo l'inequivocabile espressione usata dalla norma in esame, la sentenza in questione sarebbe emessa in assenza del previo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero che, come è noto, chiude la «fase delle indagini preliminari».

    In realtà, la formulazione letterale della norma («procedimenti pendenti» e non processi pendenti) fa ritenere che il legislatore abbia ritenuto applicabile la disposizione in questione a tutti i procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., al momento dell'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, a prescindere dall'intervenuto esercizio dell'azione penale, che, come è noto, segna il momento del «passaggio» dal procedimento al processo penale.

    Orbene, è principio cardine di ogni sistema processuale (sia civilistico che penalistico) che l'atto di inizio e d'impulso del processo sia costituito dall'esercizio dell'azione, e che l'atto finale, reso soltanto a seguito di tale specifica domanda, sia costituito, di regola, da un provvedimento avente forma di sentenza.

    Per cui appare contrario ai principi fondamentali posti alla base della teoria generale del processo che venga emessa una sentenza quale provvedimento del tutto sganciato da un previo esercizio dell'azione dell'organo pubblico.

    Nel campo del diritto processuale penale, se in qualche caso si ammette che all'esercizio dell'azione penale non segua una sentenza (cfr., ad esempio, art. 521 commi 2 e 3 c.p.p., o le ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di giudizio immediato o di decreto penale previste, rispettivamente, dagli artt. 455 e 459 comma 3 c.p.p.), non è, però, mai ammissibile il contrario, ossia che la sentenza non sia preceduta dalla formulazione dell'imputazione (cfr., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 1998 n. 1981, P.M. Trib. Macerata in proc. Stea srl, in questa Rivista 1998, p. 595 e ss.).

    Va aggiunto, a scanso di equivoci, che l'esercizio dell'azione penale si realizza in uno dei modi tipici previsti dalla legge (v. art. 405 c.p.p. e norme richiamate), tra cui certo non rientra, nella vigente disciplina, la «non opposizione» alla declaratoria di prescrizione, di cui alla disposizione in commento.

    I ricordati principi, consolidatissimi, sono stati anche recentemente ribaditi dalla Suprema Corte che, pronunziandosi in materia di sentenza di incompetenza pronunziata dal giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di archiviazione, ha affermato che...

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