DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010, n. 206 - Recepimento dell''accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (Biennio giuridico ed economico 2008 - 2009). (10G0231)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto in particolare l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui al citato articolo 112, commi primo e secondo, che dispongono che il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ove e' disposto che, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio normativo 2008 - 2011 ha durata limitata al biennio 2008 - 2009 anche per gli aspetti giuridici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008 - 2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2008-2009, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 agosto 2010 ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e FP CGIL Coordinamento esteri;

Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri ed i sindacati rappresentativi della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilita', sono improntate ai principi di lealta' e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in 30 aprile 2008, n. 1069, adottato in attuazione del citato articolo 112, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

    NOTE

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 112 del Decreto del Presidente della

    Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.

    85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo

    31 ottobre 2009, n. 150, recita:

    Art. 112. Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego.

    I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della

    Repubblica:

    1. il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

    2. l'orario di lavoro;

    3. il congedo ordinario e straordinario;

    4. la reperibilita';

    5. l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

    6. i permessi brevi per esigenze personali;

    7. le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

      La delegazione sindacale e' individuata con decreto del

      Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

      Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita':

    8. la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

    9. le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai

      Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

    10. l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio;

    11. entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

      Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle...

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