PROVVEDIMENTO 17 giugno 2002 - Modifica al regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, al fine di disciplinare l'adozione da parte delle SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico"); Visto l'art. 6, comma 1, lettera a) del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni delle societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"); Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare emanato dalla Banca d'Italia il 4 agosto 2000; Vista la direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, modificata dalla direttiva n. 98/31/CE del 22 giugno 1998, che prevede la possibita' per le autorita' competenti di consentire alle imprese di investimento di adottare, in alternativa al metodo uniforme, modelli interni per la misurazione dei rischi di mercato; Considerata l'opportunita' di introdurre per le SIM la possibilita' di avvalersi di propri modelli interni di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato; Sentita la Consob; Emana l'unito regolamento che modifica il citato regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, al fine di disciplinare l'adozione da parte delle SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato.
Roma, 17 giugno 2002 Il Governatore: Fazio
Art. 1.
Nel titolo III (Vigilanza), capitolo 3 (Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio) e' aggiunta la seguente sezione XII (Modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato)
SEZIONE XII Modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato 1. Premessa.
Le SIM possono calcolare i requisiti patrimoniali previsti a fronte del rischio di posizione in titoli sul portafoglio non immobilizzato (1), di cambio e di posizione in merci utilizzando, in alternativa o in combinazione con la metodologia standardizzata descritta nelle precedenti sezioni del presente capitolo, i propri modelli interni, purche' questi soddisfino le condizioni indicate nelle presenti disposizioni.
L'utilizzo di un modello interno ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale e' in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento della Banca d'Italia.
Ai fini del riconoscimento, la Banca d'Italia tiene conto delle caratteristiche del modello di misurazione del rischio (cfr.
paragrafo 3) e dell'idoneita' dell'assetto organizzativa della SIM (cfr. paragrafo 4). La possibilita' di utilizzare i modelli interni ai fini del calcolo del rischio specifico e' oggetto di apposito riconoscimento, subordinatamente alle condizioni illustrate nel paragrafo 7.2.
Una volta che il modello interno sia stato riconosciuto, la SIM determina le coperture patrimoniali secondo quanto disposto nei paragrafi 7 e 8.
La Banca d'Italia, oltre a controllare l'affidabilita' del modello prima del riconoscimento, verifica periodicamente che il modello sia in grado di fornire un'adeguata rappresentazione dell'esposizione al rischio della SIM, anche richiedendo all'intermediario un periodo di sperimentazione "in loco" e di provare il modello simulando una situazione di forti perturbazioni sui mercati.
Nel caso in cui la SIM non rispetti i criteri previsti all'atto del riconoscimento, la Banca d'Italia puo' revocare il riconoscimento del modello interno e impone all'intermediario di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della metodologia standardizzata.
2. Definizioni.
Ai fini della presente sezione, si definiscono
"test retrospettivi", i test che confrontano i risultati del portafoglio con le misure di rischio prodotte dai modelli; "valore a rischio" (VaR), la misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilita', lungo un determinato orizzonte temporale.
3. Caratteristiche del modello di misurazione del rischio.
3.1. Fattori di rischio.
Il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attivita' della SIM nei rispettivi mercati. In particolare, devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime.
Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la SIM detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. La SIM definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse sulle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento e' divisa in almeno sei segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse.
Per quanto riguarda il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpora i fattori di rischio corrispondenti sia alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della SIM sia all'oro.
Per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la SIM detiene posizioni significative.
Per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, il sistema di misurazione impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la SIM detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti. Esso deve inoltre tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare della data di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.
Il modello deve riflettere accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio, gli specifici rischi connessi con le opzioni.
Le SIM possono stabilire in autonomia le modalita' di misurazione del rischio delle posizioni individuali (a titolo di esempio: matrice di covarianza, metodo della simulazione storica, simulazione di tipo Montecarlo), comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.
3.2. Calcolo del valore a rischio.
Il calcolo del valore a rischio (VaR) e' soggetto ai seguenti requisiti ("criteri quantitativi")
-
calcolo del VaR su base almeno giornaliera; b) intervallo di confidenza unilaterale del 99%; c) periodo di detenzione pari a dieci giorni; d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione piu' breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilita' dei prezzi. Per le SIM che impiegano sistemi di ponderazione, il periodo di osservazione puo' risalire ai sei mesi precedenti in termini di media ponderata; e) serie di dati aggiornate con frequenza almeno trimestrale.
Le SIM procedono ad aggiornamenti piu' frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.
Per il calcolo del VaR le SIM possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e tra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni delle SIM sia corretto e applicato in maniera esaustiva.
4. Requisiti organizzativi.
La Banca d'Italia riconosce validita' al modello interno a condizione che il sistema di gestione del rischio della SIM sia concettualmente corretto e applicato con integrita' e che siano rispettati, in particolare, i seguenti requisiti organizzativi ("criteri qualitativi")
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il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi della SIM e in grado di fornire all'alta direzione le informazioni sull'esposizione al rischio della SIM.
In particolare, e' necessario che
1. i requisiti patrimoniali si basino sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente al calcolo degli obblighi di vigilanza; 2. il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dalla direzione; 3. i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla SIM; b) la SIM deve disporre di unita' di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unita' di negoziazione e risponda direttamente all'alta direzione. L'unita...
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