DECRETO 10 maggio 2011 - Riconoscimento, al sig. Samaritani Stefano, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A06436)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Samaritani Stefano, nato il 21 maggio 1973 a Prato (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Samaritani in possesso del titolo accademico ottenuto nel 2002 in Italia presso la Universita' degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da settembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Murcia (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte...

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