DECRETO 6 dicembre 2010 - Riconoscimento, al sig. Prusak Mykhaylo, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (11A00559)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Prusak Mykhaylo, nato a Ternopil (Ucraina) il 26 luglio 1967, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere meccanico, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti» e successive modifiche;

Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico quinquennale di ingegnere meccanico conseguito presso l'«Istituto universitario del petrolio e del gas» di Ivano-Frankivsk (Ucraina) nel giugno 1991;

Considerato che detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere in Ucraina, come attestato dalla dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Kiev;

Considerato che ha documentato di avere maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394...

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