DECRETO 26 agosto 2011 - Riconoscimento, al sig. Cossu Francesco, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A12129)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Cossu Francesco nato il 5 dicembre 1973 a Cagliari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di Cagliari in data 22 marzo 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 15 settembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» de Lorca dal 30 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la...

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