Riconoscimento, al sig. Chirumbolo Alessio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Chirumbolo Alessio, nato il 20 dicembre 1978 a Lametia Terme (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di ´Abogadoª ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di ´avvocatoª in Italia;

Considerato e il richiedente ha conseguito il titolo accademico di ´dottore in giurisprudenzaª presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 16 dicembre 2003 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di ´Licenciado en Derechoª con delibera del ´Ministerio de Educacion y Cienciaª spagnolo del 30 agosto 2005;

Considerato che l'istante e' iscritto rilasciato all'´Ilustre Colegio de Abogados de Madridª (Spagna) dal 27 luglio 2005;

Preso atto che il sig. Chirumbolo ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Lametia Terme;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio...

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