DECRETO 5 febbraio 2009 - Riconoscimento, alla sig.ra Arnone Giada, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Arnone Giada, cittadine italiana, nata a Bologna il 3 maggio 1974, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Bologna in data 20 febbraio 2002 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 20 novembre 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 febbraio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arnone Giada, cittadina italiana, nata a Bologna il 3 maggio 1974, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: Frunzio

Allegato A

  1. la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova...

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