Sicurezza sociale e trasformazione della pena. La corte costituzionale esperta in umanità (parte II)

AutoreVincenzo Pugliese
Pagine7-25
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Rivista penale 5/2017
Dottrina
SICUREZZA SOCIALE
E TRASFORMAZIONE
DELLA PENA. LA CORTE
COSTITUZIONALE ESPERTA
IN UMANITÀ (PARTE II) (*)
di Vincenzo Pugliese
(*) La prima parte di questo scritto è pubblicata su questa Rivista
2017, 299.
SOMMARIO
4. Abolire il carcere. 5. Graduale espansione della f‌inalità
rieducativa nella giurisprudenza costituzionale. 6. Conclusio-
ne.
4. Abolire il carcere
Il carcere almeno non sia l’unica risposta
È stato affermato che “la pena è un valore che trova in
sé stessa la rinuncia al concetto di punizione come mera
giustif‌icazione, senza bisogno di andare alla ricerca di una
qualche utilità che attraverso la pena possa venire rag-
giunta” (verif‌ica?) (115). Eppure proprio prima gli autori
hanno evidenziato che i diritti inviolabili della persona,
riconosciuti ampiamente nell’art. 2 Cost. costituiscono
“l’ultimo criterio di scelta in caso di antinomie o di contra-
sti interpretativi”. La idea retributiva è considerata come
l’unica idea alle esigenze di democrazia personalistica,
espressa nella nostra Costituzione.
In sintesi, secondo gli autori citati, “dalla dizione com-
plessiva dei testi costituzionali e dal codice penale, dob-
biamo trarre la conclusione che la pena è una reazione
contro il delitto: ma una reazione personale, ispirata ad
un criterio etico retributivo, proporzionata alla gravità
del reato commesso, determinata nel tempo ed eseguita
in maniera tale da potersi raggiungere la rieducazione del
condannato, f‌inalità che attinendo però alla esecuzione
penale è slegata dall’ontologia della pena stessa” (116).
In questa def‌inizione, ricordando la multidimensionalità
della pena, da una parte si richiama la concezione retribu-
tiva della pena, connessa ai concetti di giustizia e propor-
zione secondo la gravità del reato, dall’altra è menzionata
la funzione di rieducazione, la più importante fra tutte le
funzioni della pena, perché è l’unica prevista dalla nostra
Costituzione, perché è volta non solo al miglioramento
morale del condannato, ma anche al suo reinserimento
nella società.
In replica è da ricordare che la nostra Costituzione,
scritta anche da persone che avevano conosciuto la umi-
liazione e l’orrore della condizione carceraria, non pre-
scrive in alcun modo che la risposta sanzionatoria dello
Stato alle violazioni delle leggi penali debba consistere
nella privazione della libertà per un certo periodo. L’art.
27 tratta del carattere umanitario e rieducativo delle pene
non del carcere (117). È l’unica funzione specif‌icamente
menzionata dalla Costituzione e deve tendere non solo al
miglioramento morale del condannato, ma anche al suo
reinserimento sociale. Sono state le leggi ordinarie a in-
trodurre tale risposta, leggi poi modif‌icabili di continuo
dalle maggioranze parlamentari. Cesare Beccaria, autore
di Dei delitti e delle pene, 1764, con la sua autorità legitti-
mò la pena carceraria. Era allora il minor male, tra tante
efferate pene, per un condannato votato a un tragico de-
stino. Il giovane marchese milanese dimostrò che si pote-
va fare a meno della pena di morte. Il nuovo “ordinamento
penitenziario” 1975, di cui si è già fatto cenno, introduce
in Italia per la prima volta delle “misure alternative alla
detenzione” con le quali si mirerebbe ad un sempre più
individualizzato regime sanzionatorio e a facilitare una
spontanea e consapevole rieducazione del reo.
In conclusione «si può dire fondatamente che mai, nel
corso della sua storia, il carcere ha avuto una funzione ria-
bilitante: mai ha ripristinato la funzionalità del detenuto»
(118). Eppure nello Stato costituzionale il carcere si pre-
sume sia destinato a produrre libertà individuale e sicu-
rezza collettiva (119). Ecco allora è opportuno ricordare
che «il carcere è per castigare certi gesti, ma poi punisce
anche parti che la persona non sapeva di avere, parti inno-
centi che magari si scoprono solo quando vengono ammu-
tolite a forza, e recise… il carcere è pena per gesti che non
andavano compiuti: ma la persona non è mai tutta in un
gesto che compie, buono o cattivo. Stenta a tramontare la
mitizzazione della pena detentiva. Solo il carcere si rivela
capace di “valutare” il crimine e di “cancellarlo” con la sua
forza di aff‌lizione (120).
Carcere e corpo
Il carcere resta il luogo, «dove si applicano gli effetti
di un certo tipo di potere che, con la “coercizione”, vuole
“proteggere” la società dal crimine, e l’umanità nel crimi-
nale, ovvero la sua “psiche”, la sua “soggettività”, la sua
“personalità”, la sua “coscienza”». Perciò il potere rin-
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chiude il corpo, lo isola dal mondo, lo consegna “a quella
solitudine che dovrebbe favorire l’incontro con l’anima,
attraverso un processo d’interiorizzazione che, suscitando
il rimorso, dispone al ravvedimento” (121). I due giocatori
in campo sono il detenuto e il potere, che si abbatte su di
lui in maniera molto più eff‌icace che mediante la tortura
dei corpi.
Nello stato di detenzione si può considerare il corpo
come una “variabile ideologica”, che reca impresso il mar-
chio della supremazia del potere, e proietta sulla massa
simbolicamente lo stigma, atto a soddisfarne le componen-
ti sadiche d’inf‌liggere dolore (122). «Dimenticando (o non
avendo mai imparato) che le frontiere del corpo sono le
frontiere dell’io. E che l’io è sempre inviolabile. A meno di
non cancellarne per sempre l’irriducibile umanità» (123).
L’affermazione della soggettività nel suo pieno signif‌icato
è capacità di autodeterminazione, che si manifesta nella
sovranità su sé stessi e sul proprio corpo. Osserva L. Man-
coni: “Non è un caso che tutte le grandi culture indicano
come la sede fondamentale della dignità della persona e
dei diritti che la presiedano, il corpo in quanto organismo
f‌isico o – come direbbe Primo Levi – materia umana nella
sua intelligibilità e inviolabilità a opera di altri e del po-
tere” (124).
Dignità
Vasto è l’ombrello di copertura semantica del vocabolo
“dignità”. Essa è diventata dominante nell’attenzione pub-
blica, almeno nel ceto borghese, e si è rafforzata dopo la
f‌ine della seconda guerra mondiale, costituendo un’egida
per gli uomini, memori degli orrori dei campi di sterminio
nazisti. Il legame tra dignità e diritti è stato solennemente
proclamato dal Preambolo della Carta delle Nazioni Unite
del 1945, dalla Dichiarazione generale dei diritti umani
delle Nazioni Unite del 1948 e dalla Costituzione della
Repubblica Federale Tedesca. Vi si è appuntato poi l’im-
pegno di analisi e di dibattito da parte della stessa cultura
giuridica. La rilevanza capitale, assunta da tale valore nel
costituzionalismo dopo la seconda guerra mondiale, offre
il f‌ilo rosso nell’esaminare le decisioni della Corte costi-
tuzionale nella storia della Repubblica riguardo l’appli-
cazione del principio costituzionale alla realtà criminale
nell’ambito penitenziario. Se la libertà e l’uguaglianza co-
stituiscono il fondamento della democrazia, la dignità è la
loro sintesi. Nell’affermazione storica dei diritti si ravvisa
una linea non interrotta, che dallo homo hierarchicus pro-
cede allo homo aequalis per approdare allo homo dignus.
Contemporaneamente si compie il passaggio dalla con-
siderazione del soggetto alla valutazione della persona,
“come la categoria che meglio permette di dare evidenza
alla vita individuale e alla sua immersione nelle relazio-
ni sociali” (125). La costituzionalizzazione della persona
diviene in def‌initiva l’espressione di una nuova antropo-
logia. Tale iter costituzionale ha raggiunto la sua tappa
ideale nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea del 2000, quando nel primo articolo del documento
si afferma l’inviolabilità della dignità umana. “La dignità
umana non è qualcosa che sfugge al diritto essendo ben
all’interno del sistema giuridico. Anzi costituisce il diritto
di avere diritti (126)”. La dignità della persona ha inizio
propriamente quando sono riconosciuti e affermati i suoi
diritti, la cui idea morale, grazie all’Illuminismo, sulle
macerie delle guerre di religione, è sorta come “il nuovo
possibile freno e limite alla volontà di potenza, all’istinto
omicida, al cosiddetto homo necans” (127). Nonostante la
sua origine non sia giuridica, è nel diritto che si svelano
la stima e l’osservanza come pure le lacune e le fallacie
(128). “La dignità infatti precede e fonda la Costituzione
(nell’accezione liberale del termine) ma è anche la Co-
stituzione nel suo Begrffskern. È prima e fuori ma anche
dentro la Costituzione, di cui costituisce il cuore pulsante,
il perno attorno al quale ruotano le dinamiche che conno-
tano sia la forma di governo che la forma di Stato” (129).
Così il principio di dignità assurge a viatico per la solu-
zione di tanti problemi sorti nel mondo diventato globale,
dalle tecniche procreative alla detenzione carceraria o al
controllo elettronico del ristretto a distanza, ai f‌ini della
sicurezza pubblica (130). Il diritto costituzionale allora
si fa etica costituzionale e viceversa, quando pervade le
vicende di vita dell’uomo in ogni aspetto. Contro ogni ma-
nipolazione della persona si leva l’antropologia dell’homo
dignus, che obbliga a mantenere al centro la dimensione
dell’umano, la sua ricchezza e l’imprevedibilità.
Inf‌ine, se non si vuole che la parola dignità «diventi
complice di un permanente imbroglio retorico, bisogna ri-
costruire le condizioni della sua effettiva rilevanza, della
sua materialità, del suo essere componente essenziale di
quello che deve essere def‌inito il “costituzionalismo dei
bisogni” (131). Occorre insomma tradurla nella vita quo-
tidiana di un luogo di detenzione, dove salute, istruzione,
lavoro mantengono tutto il loro valore, dove il rapporto
tra detenuto e istituzioni viene percepito e valutato nella
sua materialità. Superando la corrispettività o il sinallag-
ma del contratto sociale, quale criterio base dei rapporti
umani, “potremmo dire, in questo senso, che la Carta co-
stituzionale orienta a un agire giusto consistente nel per-
seguire la massima possibile valorizzazione, in qualsiasi
contesto, della dignità umana di tutti i soggetti coinvolti.
In altri termini, nell’operare pur sempre, anche dinnanzi a
quanto sia o si reputi negativo, secondo ciò che è altro dal
negativo (in modo da non riprodurne il contenuto), o, se si
vuole, nel progettare, con discernimento, secondo il bene
anche dinnanzi al male” (132).
Rinunciare pertanto a una politica costituzionale dei
diritti applicata nel sistema penitenziario signif‌icherebbe
alimentare il populismo forcaiolo. Non è azzardato riscon-
trare che in Italia vi sia ormai un tacito consenso sul fatto
che vivano persone in carcere, per le quali la disattenzione
istituzionale e civile esclude la dignità, dimenticando che
“la tutela della «dignità» va intesa come dignità degli altri
insieme a me, proprio perché «sento in loro offesa la mia

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