Sicurezza sociale e trasformazione della pena. La corte costituzionale esperta in umanità (parte I)

AutoreVincenzo Pugliese
Pagine5-20
299
Rivista penale 4/2017
Dottrina
SICUREZZA SOCIALE
E TRASFORMAZIONE
DELLA PENA. LA CORTE
COSTITUZIONALE ESPERTA
IN UMANITÀ (PARTE I) (*)
di Vincenzo Pugliese
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Evoluzione e involuzione della legislazio-
ne. 3. Il sovraffollamento carcerario.
1. Introduzione
Centralità del carcere
Il carcere, concepito oggi come luogo di esecuzione
delle pene e centrale nel sistema penale, è da considerare
un laboratorio per analizzare le dinamiche di potere, un
microcosmo in cui si rispecchia le scelte valoriali di una
società. Soprattutto è in gioco la legittimazione dello Stato
costituzionale, circa la sicurezza del diritto civile fonda-
mentale, l’habeas corpus, il diritto alla propria integrità
f‌isica e psichica, persino alla vita. “Garantire l’incolumità
dei corpi che si trovano sotto il suo dominio è il compito
minimale dello Stato nei confronti del detenuto. Il diritto
è, infatti, violenza domata, attraverso il monopolio della
forza legittima riservata allo Stato a tutela dell’incolumità
dei cittadini e sottoposta a limiti e regole per impedirne
l’abuso. Se lo Stato viene meno a tale funzione, perde la
sua più profonda legittimazione” (1). Occorre andare ol-
tre la presunzione d’innocenza o la rigorosa applicazione
delle garanzie processuali, ma porre estrema attenzione
all’integrità f‌isica e psicologica di chi in qualsiasi fase pro-
cessuale venga ristretto nella libertà, imputato in carcere
o detenuto (2).
Da qualche secolo, nel processo di razionalizzazione e
modernizzazione della pena, iniziato con l’avanzamento
dell’idea illuministica della storia come percorso ascen-
sionale e progressivo della cosiddetta civiltà europea, è
cessato il teatro dell’orrore con lo «splendore dei suppli-
zi», è subentrato un nuovo modello penale, caratterizzato
dalla scelta della prigione come principale strumento di
esecuzione delle pena: pene più severe quali deterrente
rispetto all’opzione criminale e la minaccia del carcere
adatta a contenere i tassi di criminalità (3). Sottostà “l’i-
dea di giustizia, che si considera soddisfatta, quando indi-
vidua la responsabilità del colpevole e applica la sanzione
prevista; e che confonde l’espiazione della pena con la re-
staurazione di un ordine” (4).
Tra tante tergiversazioni va opponendosi a questo
modello quello, secondo cui il trattamento debba essere
costantemente perseguito nel tempo f‌ino a raggiungere
la piena rieducazione del reo e la neutralizzazione della
sua pericolosità sociale (5). Tuttavia è da precisare che
“la prigione converge solo in parte con le proposte dei ri-
formatori illuministi: nel capovolgimento temporale della
punizione, non più tesa solo a cancellare il delitto attra-
verso l’espiazione, ma anche a prevenirlo attraverso la tra-
sformazione del colpevole; nell’individualizzazione della
pena, che per durata, intensità e modalità deve adattarsi
al carattere del colpevole e aprirsi alla considerazione
delle variabili individuali” (6). Ancora oggi risuona la sf‌i-
da lanciata da Voltaire in epoca illuministica: «Non fatemi
vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, perché da esse
si misura la civiltà d’una nazione» (7). Secondo il disegno
e lo spirito della riforma penale illuminista la punizione
è pubblica, esemplare e responsabilizzante. Deve fungere
da esempio per tutti i cittadini, nell’esercizio del potere di
punire trasparente e limitato dalle leggi. Si va affermando
una cultura giuridica secolarizzata, distinta dalla morale
e radicata sul terreno della società, dell’economia, della
politica, della ragione.
Il carcere diventa in tal modo l’istituzione “inventata”.
Il suo potere disciplinare continua ad agire sul corpo del
carcerato e lo modella mediante le diverse forme di sanzio-
ni e premi, previste all’interno delle mura del carcere. Non
solo. È un castigo che incide «in profondità sul cuore, il
pensiero, la volontà, la disponibilità» (8). Più che il corpo
è l’anima ad essere straziata. La prigione, almeno ancora
in Italia, si conf‌igura ancora come l’istituzione paradigma-
tica della violenza brutale e della negazione dell’umano,
anziché l’opportunità del riscatto e della rinascita, scuola
di criminalità, invece che àncora di salvezza (9). Chiama
pertanto in giudizio la stessa collettività, poiché si pone in
crisi la rappresentazione che la società dei liberi ha di sé
stessa. Si vuole ignorare che il carcere produca sicurez-
za collettiva fuori, se dentro produca libertà individuale
e offra un “servizio” per far emergere i lati positivi della
personalità (10). È impossibile infatti rieducare alla le-
galità una persona, violando e umiliando illecitamente la
sua dignità.
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DOTTRINA
Mentre i criteri di proporzionalità perdono di mordente
e si perpetuano nella retorica dei giuristi e degli operatori,
la istituzione carcere continua a porre gli antichi interro-
gativi costituzionali, superando ogni logica assistenziale o
sentimenti compassionevoli (11). Ciò non da oggi. È dalla
notte dei tempi che viene perpetrato il crimine contro il
rispetto della dignità della persona umana, nel cancellare
il tratto saliente della persona umana e della sua unicità,
ovvero il diritto al sentimento, alla affettività, alla pienez-
za emotiva e alla sessualità, alla condizione di coniuge e
di genitore. Nello stesso tempo cresce la consapevolezza
che l’istituzione carcere non è un fenomeno emergenziale,
ma strutturale che avvelena la nostra società. “Un agire
costituzionalmente orientato dovrebbe portare il giudice a
dare la massima applicazione possibile alle misure alter-
native al carcere” (12). Gli s’impone la scelta non facile
tra due diverse f‌ilosof‌ie: quella retributiva, che sostiene
la pena “giusta” o meglio “meritata”, e quella rieducativa,
con particolare considerazione delle possibilità di tratta-
mento. L. Manconi intanto, ripensando alle vittime e ai
responsabili della lotta armata anni ‘70, non cessa ancora
d’interrogare: “Ma il carcere è una risposta suff‌iciente per
il lutto delle vittime di quegli anni? È capace di esaudirne
la domanda di giustizia? E, per converso, è in grado di con-
sentirne l’emancipazione dei responsabili dal proprio pas-
sato? Di permetterne quella integrazione nel senso della
comunità e quella «rieducazione» che l’articolo 27 della
nostra Costituzione attribuisce alla pena come f‌inalità e
funzione” (13).
Postfascismo e Costituzione repubblicana verso la ra-
zionalizzazione della pena
Nella seconda metà del 1947 antifascisti, che avevano
patito anni di prigionia durante il regime passato, animati
da Piero Calamandrei, lamentavano come la Resistenza
non fosse riuscita a penetrare nel tessuto dello Stato e
uomini politici corrotti fossero inadempienti nei confron-
ti di gravi problemi, come ad esempio verso quello delle
carceri. Nel marzo 1949, quando allora il sistema di go-
verno privilegiava momenti di continuità con le istituzioni
ereditate dal fascismo rispetto a quelli di rottura (14), la
rivista "Il Ponte" pubblicò il numero dedicato allo stato
delle carceri (15). Risulta un’indagine sulle condizioni
dei detenuti e sui metodi di polizia soprattutto attraver-
so le memorie personali degli antifascisti, che erano stati
reclusi: uso della tortura e paura da parte degli agenti di
custodia, ipocrisia e abbrutimento materiale e psicologico
delle vittime, in netto contrasto con i f‌ini costituzionali,
per cui il carcere, se segrega, è per costruire un percorso
mirato alla reintegrazione sociale.
Essi erano memori della lezione dei padri costituenti.
Questi avevano vietato i trattamenti contrari al senso di
umanità, art. 27, comma 3, Cost., precondizione indefetti-
bile di ogni istanza rieducativa. Avevano esatto il rispetto
della libertà e dignità personale anche nelle condizioni del
carcere, sancendo che fosse “punita ogni violenza f‌isica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di libertà”, art. 13, comma 4, Cost. Avevano signif‌icativa-
mente scritto nella Carta non già di pena, bensì di pene,
facendo intendere come la tensione rieducativa debba
contrassegnare non soltanto il momento espiativo, ma
anche la scelta della pena più consona al fatto e al reo”
(16). La Costituzione, se legittima lo Stato a porre limiti
alla libertà del condannato, mai lo priva della dignità e
della speranza. “Se - come evocativamente è stato detto -
il f‌ine della pena è la f‌ine della pena, quella f‌ine non può
certamente essere la morte” (17). È delineata “una nuova
concezione della persona, che, per quanto riguarda il mo-
dello organizzativo della società (e cioè il complesso delle
regole dello stare insieme), comporta un timido affacciar-
si della gratuità nella relazione non con il divino, ma tra
le persone, l’una rispetto all’altra nei loro rapporti civili”
(18). Non solo si esprime con chiarezza, ma enuncia cate-
goricamente come unico scopo la sua f‌inalità rieducativa:
“le pene devono tendere alla rieducazione del condanna-
to” (art. 27, comma 3). Una norma, che si pone dapprima
come limite negativo contro ogni lesione della dignità, poi
quale vincolo positivo di tutte le scelte legislative penali
(19). È affermato il principio secolarizzato del f‌inalismo
rieducativo penale. La minaccia del carcere non può fun-
gere solo da deterrente, sia nella forma della prevenzione
speciale, con la punizione rivolta al singolo, sia in quella
della prevenzione generale, per dare l’esempio alla collet-
tività.
Ruolo dello Stato sociale
L’accento sulla responsabilità individuale e sulla certez-
za della pena come fattore deterrente non escludono forme
di espiazione alternative al carcere in relazione alla qualità
della condotta del condannato durante l’esecuzione della
pena. Pertanto il ruolo dello Stato non si riduce ad essere
mero tutore dell’ordine, ispirandosi ad una visione minima-
lista e neocontrattualista, in contrapposizione al modello
dello Stato sociale. Lo Stato sociale è uno Stato interven-
tista con funzione promozionale, in un contesto di espan-
sione della spesa pubblica, con una larga disponibilità di
risorse per creare opportunità trattamentali, mediante
l’ingresso di operatori sociali e soggetti qualif‌icati esterni.
Mette in opera una ricerca delle cause della criminalità ai
f‌ini di un progetto di trasformazione sociale (20). Incen-
tiva “le forze di polizia, che ottengono risultati, sulla base
non del numero degli arresti, ma della diminuzione della
criminalità” (21). Introduce e applica «sanzioni positive»,
quelle che incoraggiano e convincono al rispetto delle re-
gole (22). Pronto a premiare piuttosto che a reprimere,
superando il connubio tra punizione ed educazione, molto
radicato non soltanto nell’antica cultura (23). Solo allora
mostra la sua eff‌icacia il paradigma della rieducazione,
mostrando il fallimento delle tesi che presuppongono una
relazione diretta tra aff‌littività della pena e contenimento
della criminalità (24). Solo allora si aprono le strade verso
l’istituto della mediazione nelle cause penali. Mediazione

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