DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n. 183 - Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n.183

Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione

della difesa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti; Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, il quale prevede l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per il Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa comunitaria, in modo da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, l'articolo 23 sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005; Su proposta del Ministro della difesa;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Campo di applicazione e deroghe

  1. Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.

  2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto legislativo, le attivita' e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonche' le attivita' effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione e' il seguente

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie

    a)-c) (omissis); d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    .

    - Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

    230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995.

    - Il testo dell'art. 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' il seguente

    Art. 162 (Disposizioni particolari per il Ministero della difesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

    2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si uniformera' ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

    .

    - Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.

    187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT