La sicurezza nei luoghi di lavoro
Autore | Gaetano Veneto |
Pagine | 445-460 |
445
C A P I T O L O
1919
1919
19
LA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
SOMMARIO:
1. Il dovere generale di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Il testo
unico sulla sicurezza del lavoro. 3. I soggetti tutelati. 4. Il datore di lavoro, il
dirigente ed il preposto. 5. Responsabile servizio prevenzione e protezione. 6. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - territoriale - di sito produttivo. 7. Il
medico competente. 8 . Responsabilità, vigilanza e sanzioni.
1. IL DOVERE GENERALE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Conformemente all’art. 32 della Cost., che in via generale tutela la
salute come diritto primario del singolo, l’art. 2087 cod. civ. dispone che
“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore”
.
Anche lo Statuto dei lavoratori tutela nei luoghi di lavoro il lavorato-
re e, integrando la disciplina prevista dall’art. 2087, all’art. 9 stabilisce
La Costituzione
446
espressamente che “
i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno
diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’ela-
borazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
e la loro integrità fisica
”.
Tale norma, che attribuisce ai lavoratori, seppure tramite proprie
rappresentanze, i due distinti diritti di
controllo
delle condizioni di salute
nell’ambiente lavorativo e di
promozione
di misure preventive
444
, ha su-
bìto modifiche nel corso degli anni ’90.
Lo Statuto dei lavoratori aveva cercato di promuovere l’effettività
della prevenzione di infortuni ed incidenti sul lavoro anche mediante il
coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.
Tuttavia, in ambito sindacale, ha finito col prevalere la scelta politi-
ca di assorbire le funzioni della rappresentanza sindacale aziendale,
prevedendo in tal modo un diritto soggettivo a difesa della salute, il cui
esercizio rimane collettivo
445
.
La legislazione nazionale negli anni ’50 era tutta rivolta a garantire
l’incolumità dei lavoratori attraverso la previsione di una serie di obblighi
e divieti a carico dei datori di lavoro.
Una prima normativa organica era contenuta nel D.P.R. 27/4/55, n.
547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), seguita dai
D.P.R. 7/1/56, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro nelle costruzioni) e D.P.R. 19/3/56, n. 303 (Norme generali per l’igie-
ne del lavoro).
Nella successiva elaborazione giurisprudenziale il diritto costituzio-
nale alla salute ha assunto progressivamente un significato più ampio
della mera garanzia dell’incolumità fisica, configurandosi come diritto
ad un ambiente di lavoro salubre.
La stessa attenzione alle condizioni generali di lavoro, cioè all’am-
biente di lavoro, è il tratto distintivo della recente normativa comunitaria,
che integra le previgenti disposizioni nazionali proponendo un’ottica in-
novativa di prevenzione, programmazione e partecipazione dei diversi
soggetti coinvolti nell’attività produttiva.
Le disposizioni comunitarie, in particolare quelle recepite dal D.Lgs.
626/94
446
,
avevano definito un sistema generale di prevenzione e sicu-
rezza, che assegnava per la prima volta un ruolo attivo ai lavoratori e ne
stabiliva il diritto alla costante informazione e consultazione.
La normativa comunitaria segnava una svolta nell’approccio alla
materia ed era tesa a creare nell’azienda una nuova cultura della sicu-
rezza e della salute dei lavoratori.
444
G. PERA
“Diritto del lavoro”,
Padova, 2000, 428 e ss.
445
M. BIAGI:
“Istituzioni di diritto del lavoro”
Milano, 2001, 297-299.
446
D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 oggi abrogata dal D.Lgs. 81/2008.
Lo Statuto
dei lavoratori
Le disposizioni
comunitarie
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA