DECRETO 5 agosto 2002, n. 218 - Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera

Sezione I Generalita'

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93; Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex"; Rilevata la necessita' di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, cosi' come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.

561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa

- L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 (Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1994, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita

"2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei limiti di cui al comma 1".

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante: "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2000, n. 35, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante: "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario.

- L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante: "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, supplemento ordinario, cosi' recita

"Art. 9 (Tipi di pesca professionale). - Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria.".

- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 recante "Installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34.

- Il regolamento CE 2847/93 del Consiglio istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della pesca.

- L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante

"Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74, cosi' recita

"Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cessera', per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".

- Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, recante: "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200.

- Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, recante: "Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2000, n. 126.

- Il decreto ministeriale 4 novembre 1993, recante

"Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1993, n. 279.

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

- Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.

- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 561/1994 che sostituisce il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' riportato nelle note alla premessa.

- Per il decreto legislativo n. 541/1999 si veda nelle note alla premessa.

Art. 2.

Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e nell'articolo 1 del decreto del...

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