Sfratti 2015 - Sospensione da parte del giudice (legge 27.2.'15, n. 11, di conversione del decreto-legge 31.12. ?14, n. 192)

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PRATICA pra
SFRATTI 2015 - SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE
(legge 27.2.’15, n. 11, di conversione del decreto-legge 31.12. ‘14, n. 192)
TABELLA SINOTTICA
Tipologia sfratti Solo quelli per f‌inita locazione riguardanti immobili abitativi
Inquilini
Inquilini che hanno usufruito della proroga nel blocco sfratti stabilito nel 2007 e
successive proroghe. Inquilini che dovevano:
- avere un “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro
- essere, o avere nel proprio nucleo familiare: persone ultrasessantacinquenni;
malati terminali; portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento
- non essere “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
regione di residenza.
Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la disciplina riguarda anche
nuclei familiari con f‌igli f‌iscalmente a carico.
Comuni
1) Comuni capoluogo di provincia
2) Comuni, conf‌inanti con i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore a
10.000 abitanti
3) Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03)
Gli elenchi dei Comuni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono presenti sul sito www.
confedilizia.it.
Modalità e durata della possibile
sospensione
Il competente giudice dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, può
disporre la sospensione dell’esecuzione – f‌ino al 28 giugno 2015 (120° giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge n. 11/’15, di conversione del decreto-legge n.
192/’14) – delle procedure esecutive di rilascio per f‌inita locazione.
Rimedi
Risulta applicabile l’art. 56, comma 3, della l. n. 392/’78, stabilendo lo stesso che
“qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio”, sia il locatore sia il conduttore
possono in qualsiasi momento, e limitatamente alla data f‌issata per l’esecuzione,
proporre opposizione al tribunale in composizione collegiale.
In relazione, anche, ai principii generali del diritto, la limitazione della possibilità
di impugnativa alla sola “data f‌issata per l’esecuzione” non osta con l’impugnativa di
un provvedimento che non contenga alcuna data, trattandosi pur sempre di ricorso
inerente “alla data” (mancante).
Benefìci f‌iscali
Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono
imponibili ai f‌ini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania,
Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi conf‌inanti.
Di tali benef‌ici f‌iscali non si tiene peraltro conto ai f‌ini della determinazione della
misura dell’acconto dell’Irpef dovuto per l’anno 2016.
Fonte: Confedilizia, Uff‌icio Studi.
Avvertenza:
Le indicazioni di cui alla Tabella sono, all’evidenza, suscettibili di difformi interpretazioni an-
che giurisprudenziali.
Arch. loc. e cond. 2/2015

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