Le sezioni unite della cassazione sulla compensatio lucri cum damno

AutoreGiorgio Bacchelli
CaricaAvvocato, foro di Bologna
Pagine995-996
995
dott
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
DOTTRINA
LE SEZIONI UNITE
DELLA CASSAZIONE
SULLA COMPENSATIO LUCRI
CUM DAMNO
di Giorgio Bacchelli (*)
I rapporti tra risarcimento e altri benef‌ici di carattere
economico (soprattutto i benef‌ici di carattere economico
derivanti da polizze di infortuni private) sono stati ogget-
to in passato di approfondimenti che non hanno portato a
conclusioni def‌initive. In molti casi si è dubitato della pos-
sibilità che dal risarcimento di competenza del danneggia-
to potesse essere detratto quanto da lui ottenuto aliunde
in base a situazioni giuridiche che gli consentivano di ot-
tenere degli indennizzi o indennità che in qualche modo
si potevano ricollegare alla situazione che aveva provocato
il fatto da cui era scaturita l’azione risarcitoria e quindi
la liquidazione di un danno. Al vaglio della Suprema Cor-
te erano state portate varie vertenze nelle quali appunto
si dibatteva tale problema. Il quesito cui le Sezioni Unite
hanno cercato di rispondere (in quattro sentenze gemel-
le tutte delle 22 maggio 2018, numeri 12564,12565,12566,
12567) è stato appunto quello di determinare in quali casi
il danneggiato dovesse subire (o meno) una detrazione
del proprio risarcimento, per qualche somma che gli era
pervenuta a titolo diverso in relazione al medesimo fatto o
comunque collegato con la genesi del danno da lui subito.
Le quattro sentenze delle Sezioni Unite si sono occu-
pate di fattispecie diverse e più esattamente le seguenti.
Con la prima di tali decisioni la Cassazione ha escluso
che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal fa-
miliare di persona deceduta per colpa altrui possa essere
detratto il valore capitale della pensione di reversibilità
accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguen-
za della morte del congiunto. Con la seconda di tali sen-
tenze la Cassazione ha dichiarato che il danno da fatto
illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare
del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa
derivante da una assicurazione contro i danni che il dan-
neggiato assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel
fatto. Questa è l’unica sentenza che tratta una situazione
non di danno alla persona ma di danno a cose: si trattava
nella fattispecie, della causa promossa dalle aerolinee Ita-
via contro il Ministero dei trasporti, il quale pretendeva
(giustamente, come ha dichiarato la Cassazione) di de-
trarre dal risarcimento chiesto ed ottenuto dall’Itavia nei
confronti del Ministero, la somma che l’Itavia aveva già
conseguito a titolo di indennizzo, per la distruzione dell’a-
ereo, dalle compagnie che assicuravano le aeromobile.
Con la terza di tali decisioni la Cassazione ha invece
dichiarato che l’importo della rendita per l’inabilità per-
manente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere
occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risar-
cimento dovuto allo stesso titolo al danneggiato da parte del
terzo responsabile del fatto illecito. Anche la quarta massi-
ma dichiara la detraibilità di una somma indennitaria da un
risarcimento del danno. Si trattava dell’ammontare del dan-
no subito da un neonato in una fattispecie di colpa medica,
consistente nelle spese da sostenere vita natural durante
per l’assistenza personale. Da tale ammontare la Cassazione
ha dichiarato che va sottratto il valore capitalizzato della
indennità di accompagnamento che la vittima abbia comun-
que ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto.
Dunque le Sezioni Unite della Cassazione, con le quat-
tro sentenze gemelle predette, hanno in sostanza determi-
nato un nuovo corso nella applicazione del principio della
compensatio lucri cum damno. In sostanza hanno risposto
alla domanda relativa alla rilevanza che i vantaggi deri-
vanti da assicurazioni private, assicurazioni sociali, enti
previdenziali od altro, innescati dalla stessa causa che ha
provocato il danno, possono avere ai f‌ini della determina-
zione del quantum risarcitorio. Nel caso in cui il danno e il
benef‌icio abbiano la stessa origine in forza di un nesso di
causalità ragionevolmente adeguato (dice la Cassazione)
si procederà alla cosiddetta compensazione e cioè alla sot-
trazione dell’ammontare della provvidenza dal totale del
risarcimento, se concorrono due condizioni:
1) una convergenza funzionale della elargizione inden-
nitaria con la funzione compensativa del risarcimento;
2) esistenza di un meccanismo legislativo idoneo a far
sì che, almeno in linea teorica, l’autore dell’illecito non
sia sollevato dalla pressione connessa all’operare della re-
sponsabilità civile.
Le quattro sentenze della Cassazione si sono impe-
gnate nell’approfondire le singole fattispecie sottoposte
al vaglio del loro giudizio, ma i principi ricavabili da tali
decisioni non sono certamente di una chiarezza solare,
tutt’altro. Per di più la Cassazione mostra di non curarsi
delle tecniche e della prassi assicurativa che, soprattutto
nell’assicurazione di responsabilità civile e nell’assicura-
zione infortuni, f‌ino ad oggi si sono avute. Infatti, ad esem-
pio nel caso in cui l’infortunato abbia titolo per ottenere
un risarcimento dalla responsabile civile e nel contempo
sia titolare di una polizza infortuni che gli consente un be-
nef‌icio indennitario, f‌ino ad oggi le compagnie di assicura-
zione hanno sempre effettuato il pagamento dell’indenni-
tà dovuta su polizza infortuni senza poi rivalersi (se non in
rarissimi casi) nei confronti del responsabile civile o del
suo assicuratore. Ma sulla base dei principi enucleati della
Cassazione, non è facile prevedere se tale prassi possa es-
sere confermata con certezza anche per il futuro. Nelle
sentenze della Cassazione si dice, con una certa chiarezza,
che il momento genetico, cioè il momento della nascita del
diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore infortuni che
deve erogare somme, in verità non sorge per il fatto (suc-
cessivo al pagamento) della richiesta di voler esperire l’a-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT