La decisione delle Sezioni unite 9148/08: Profili critici e dubbi applicativi

AutoreVincenzo Nasini/Paolo Nasini
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@Premessa

- La decisione della Suprema Corte dell'8 aprile 2008 n. 9148 (in questa Rivista 2008, 351) rivoluziona la disciplina in materia di obbligazioni condominiali e gli effetti distorsivi sulla gestione del Condominio e sui rapporti tra quest'ultimo e i terzi con esso contraenti non tarderanno a manifestarsi.

La pronuncia consegue ad un'opposizione a decreto ingiuntivo in forza del quale il Presidente del Tribunale di Bologna ordinava al Condominio e ad alcuni singoli condomini di pagare alla Società creditrice una somma quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell'edificio condominiale.

Due condomini ingiunti hanno, quindi, proposto opposizione deducendo l'inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico del Condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società.

Sia il tribunale che la corte d'appello hanno accolto la domanda dei condomini opponenti e a fronte di tali decisioni la Società ha proposto ricorso in Cassazione. La seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso gli atti al Primo Presidente che ha, quindi, assegnato la decisione alle Sezioni unite avendo riscontrato un contrasto tra le sezioni1 in merito alla natura delle obbligazioni assunte dal Condominio verso i terzi.

Le Sezioni unite si sono espresse a favore della tesi, minoritaria, della natura parziaria delle obbligazioni suddette a ciò sulla scorta dei seguenti principi opportunamente riepilogati dalla Corte:

- la solidarietà passiva esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma anche dell'indivisibilità della prestazione comune;

- in mancanza di indivisibilità e in difetto di espressa disposizione di legge, l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione prevale;

- l'obbligazione ascritta a tutti i condomini ancorché comune è divisibile, trattandosi di somma di denaro;

- la solidarietà nel Condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l'art. 1123 c.c. non distingue il profilo interno da quello esterno;

- il Condominio non ha struttura unitaria e la sua struttura non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità per cui l'amministratore vincola nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.

Pertanto, secondo le Sezioni unite le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

Concludendo la Corte afferma che il contratto stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentanti. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli secondo la quota di ciascuno.

La decisione verrà nei prossimi paragrafi esaminata sotto due profili: il primo quello della valutazione del ragionamento giuridico condotto dalla Corte; il secondo, quello delle conseguenze e problematiche derivanti dalla pronuncia.

@1. La solidarietà delle obbligazioni e rapporto con il binomio indivisibilità-divisibilità

- Le obbligazioni solidali sono disciplinate dagli artt. 1292 e ss. c.c.2; l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha il diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

La solidarietà dal lato passivo (ex latere debitoris) si presume iuris tantum ex art. 1294 c.c.

I presupposti perché un'obbligazione sia solidale sono sostanzialmente tre: pluralità di condebitori o concreditori; eadem res debita (identità della prestazione dovuta); eadem causa obligandi (unicità della fonte da cui deriva il vincolo).

Nel caso di obbligazioni assunte dall'amministratore in nome e per conto del Condominio, posto che l'obbligazione viene imputata al Condominio e, quindi, in realtà, ai condòmini, secondo la Corte sicuramente sussistono il primo e il terzo requisito, mentre non sussisterebbe il secondo requisito in quanto sostanzialmente la prestazione in oggetto sarebbe «intrinsecamente parziaria» essendo divisibile come dimostra altresì il fatto che l'art. 1123 c.c. prevede espressamente la ripartizione della spesa in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione.

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La Suprema Corte afferma che, quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi: la solidarietà rappresenterebbe, quindi, un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di un'obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione, altrimenti la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse.

Si finisce, pertanto, per affermare che, se l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge espressamente sia considerata solidale, il principio della solidarietà passiva va contemperato con quello della divisibilità ex art. 1314 c.c. secondo cui, se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Poiché la solidarietà spesso viene ad essere la configurazione ex lege nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile, viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale.

In primo luogo, si può eccepire alle affermazioni così perentoriamente espresse dalla Corte che la solidarietà così come il suo opposto, la parziarietà, non sono caratteristiche intrinseche dell'obbligazione, ma qualificazioni normative prive di un sostrato naturalistico.

L'indivisibilità della prestazione non è un requisito fondamentale della solidarietà, come si può evincere in primo luogo dall'art. 1292 c.c. che, nel definire la solidarietà, non ne indica come presupposto l'indivisibilità della prestazione.

Se fosse vera l'equazione solidarietà-indivisibilità, non si comprenderebbe, d'altro canto, perché il legislatore abbia previsto l'art. 1317 c.c. tenuto conto tra l'altro che detta norma non dispone che le obbligazioni indivisibili sono solidali ma che «le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti».

La riprova dell'errore concettuale in cui sembra essere incorsa la Corte è data dalla lettera dell'art. 1314 c.c. ai sensi del quale se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

L'inciso «e l'obbligazione non è solidale» confuta le argomentazioni della Corte (che non a caso richiamando la norma in esame ha omesso l'incidentale predetta) perché affranca le obbligazioni divisibili e soggettivamente complesse ex latere debitoris da una non ben precisata ontologica parziarietà e le rende sostanzialmente neutre in relazione alla disciplina della solidarietà, nel senso che si applicano anche a questo tipo di obbligazioni le regole generali in materia.

Disporre, come fa l'art. 1314 c.c., che i debitori e i creditori di una prestazione divisibile sono tenuti o hanno diritto solo alla propria parte di prestazione significa enunciare quella che dovrebbe essere la situazione normale, fisiologica di ogni rapporto obbligatorio plurisoggettivo.

Tuttavia, l'inciso «e l'obbligazione non è solidale» significa che l'art. 1314 c.c. non deve essere letto da solo, ma va inserito in una disciplina unitaria, di cui i precedenti artt. 1292 segg. c.c. rappresentano una componente essenziale.

In materia di obbligazioni plurisoggettive dal lato passivo, dunque, il legislatore ha seguito un ordine di trattazione, per così dire, rovesciato: la regola-base è contenuta nell'art. 1314 c.c., ma per coglierne la reale portata occorre collegarla alla disciplina della solidarietà ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c.

Una riprova di quanto detto è che il legislatore ha sentito la necessità di inserire l'art. 1295 c.c. che deroga alla regola della solidarietà pur a fronte di una disciplina potenzialmente parziaria sussistendo una ripartizione di obblighi per quote: se fosse vero che a fronte di prestazioni divisibili automaticamente sussiste parziarietà a prescindere da una previsione espressa del legislatore che senso avrebbe avuto e avrebbe prevedere una specifica deroga?

@2. Le obbligazioni ereditarie e le obbligazioni propter rem

- L'ultima norma sopra citata conduce, quindi, all'interpretazione delle altre due disposizioni in materia ereditaria richiamate dalla Corte a suffragio della sua tesi: gli artt. 752 e 754 c.c.

Queste tre norme, artt. 1295, 752 e 754 c.c., secondo la Corte, da un lato, costituiscono pietra di paragone per le obbligazioni condominiali, in quanto anch'esse si fonderebbero sul criterio generale di collegamento tra le obbligazioni e le res, dall'altro, esprimerebbero un principio generale in forza del quale ogni qual volta si riscontra un legame tra titolarità di una quota e l'imputabilità di un'obbligazione originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere dell'indivisibilità della...

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