La decisione delle sezioni unite sulle misure di prevenzione patrimoniale e le questioni procedimentali consequenziali

AutorePiero Grillo
Pagine312-313

Page 312

Per i precedenti in dottrina e giurisprudenza sulla questione rinvio il lettore al mio articolo pubblicato su questa Rivista 1998, 538.

La questione richiede una puntualizzazione, in quanto - contrariamente a quanto alcuni ritengono 1 - la perentorietà del termine annuale - prorogabile a due - di cui all'art. 2 ter della L. n. 575/65 non riguarda tutte le ipotesi di sequestro di prevenzione.

Invero, a norma dell'art. 2 ter, terzo comma, della L. n. 575/65, "con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2 bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili".

Il sesto comma del medesimo articolo 2 ter dispone che "i provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione".

Possono distinguersi tre ipotesi.

1) Nella prima, fisiologica (nel pensiero del legislatore) ipotesi, la confisca viene adottata contestualmente alla misura personale e nessun termine è stato fissato. Ciò, forse in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 4, quinto comma, L. 1423/56, "il tribunale provvede ... con decreto motivato entro trenta giorni dalla proposta".

È pacifica la natura ordinatoria di tale termine 2. La migliore dottrina 3 e la costante giurisprudenza della Suprema Corte 4 ritengono che il termine annuale, prorogabile di un altro anno, di cui all'art. 2 ter, terzo comma, primo periodo, L. 575/65 "va riferito soltanto alla confisca emessa successivamente all'adozione della misura di prevenzione personale e non anche a quella emessa contestualmente".

2) Nella seconda ipotesi, invece, il giudice, tenuto conto della complessità delle indagini patrimoniali, dispone la separazione della trattazione dell'aspetto personale da quello patrimoniale. In questo caso la decisione deve seguire entro il termine di un anno dalla data del sequestro. Termine che può essere ulteriormente prorogato di un anno con decreto motivato.

3) Nella terza ipotesi il provvedimento di sequestro è stato dato in procedimento di prevenzione avente per oggetto la sola applicazione di misura patrimoniale, essendo già in atto l'applicazione di misura di prevenzione o di sicurezza.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 465 del...

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