DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 143 - LR 11/2009 art. 15 comma 7-sexies: regolamento concernente modalita', termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante 'Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004' e successive modificazioni;

Visto in particolare il capo I della medesima recante 'Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)' e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante 'Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici';

Vista la legge regionale 1° aprile 2011, n. 4 recante 'Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attivita' produttive e di accordi di programma';

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale n.

4/2011 rubricato 'Modifiche all'art. 15 della legge regionale 11/2009';

Considerati i commi 7-bis e 7 ter dell'art. 15 della legge regionale 11/2009, come introdotti dall'art. 6 della legge regionale 4/2011, ai sensi dei quali:

'7-bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n.

0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 4/2005, hanno facolta' di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.

7 ter. Ferma restando la validita' dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonche' fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7-bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella...

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