Legge n. 488/1992 - Ulteriori modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, concernenti le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai settori, rispettivamente, industria, turismo" e commercio" nelle aree depresse del Pae...

Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti All'Ance Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n.

488/1992. Si ritiene dunque necessario fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di tali modifiche, nonche' ulteriori specifiche indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni.

Ai fini di cui sopra, le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 di cui alle circolari esplicative n. 900315 del 14 luglio 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000), nel seguito indicata con circolare industria, n.

900516 del 13 dicembre 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 9 gennaio 2001), nel seguito indicata con circolare turismo e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 24 febbraio 2001), nel seguito indicata con circolare commercio, sono modificate come di seguito riportato.

  1. Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili.

    1.1. Con riferimento al punto 2.1 delle circolari industria, turismo e commercio, per quanto riguarda la condizione di accesso alle agevolazioni, prevista dalle disposizioni comunitarie, riguardante l'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa in misura non inferiore al 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, si precisa che tali apporti, oltre che nelle forme previste dal punto 6.2 delle predette circolari, possono avvenire anche attraverso il ricorso ad altre fonti di copertura finanziaria dell'investimento, purche' esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Ai fini della verifica di tale limite del 25%, l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale.

    Alla luce di quanto sopra, il capitale proprio da considerare ai fini dell'indicatore n. 1 non presenta piu' alcun limite inferiore, ferma restando ogni valutazione istruttoria della banca concessionaria in merito alla validita' del programma di investimenti ed all'adeguatezza della copertura finanziaria dello stesso.

    1.2. Il punto 2.8 della circolare industria e' cosi' sostituito

    2.8. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimenti. Tale contributo e' elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unita' produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi...

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