Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 marzo 2006

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3723):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(Berlusconi), e dal Ministro delle politiche agricole

(Alemanno), l'11 gennaio 2006.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione

agroalimentare), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con

parere delle commissioni 1ª (per presupposti

costituzionali), 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª e

parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di

costituzionalita', il 12 e 17 gennaio 2006.

Esaminato dalla 9ª commissione il 17, 18, 19, 24, 25,

26 e 31 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 1°- 8 febbraio 2006 ed approvato

il 9 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6352):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede

referente, il 14 febbraio 2006 con pareri del comitato per

la legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI,

VIII, IX, X, XI, XII e XIV e della commissione parlamentare

per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 14 e 16 febbraio 2006 ed approvato

con modificazioni il 22 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3723-B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione

agroalimentare), in sede referente, il 23 febbraio 2006 con

parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 28 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 28 febbraio 2006 ed approvato il

  1. marzo 2006.

    Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74,

  2. comma, della Costituzione, con messaggio motivato in

    data 3 marzo 2006, ha chiesto alle Camere una nuova

    deliberazione sul progetto di legge il cui riesame, ai

    sensi dell'art. 136 del Regolamento del Senato e dall'art.

    71 del Regolamento della Camera ha iniziato il proprio iter

    al:

    Senato della Repubblica (atto n. 3723-B-bis):

    Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede

    referente, il 3 marzo 2006 con pareri delle commissioni 1ª,

    4ª e 5ª.

    Esaminato dalla 9ª commissione il 7 marzo 2006.

    Esaminato in aula e approvato, il 7 marzo 2006.

    Camera dei deputati (atto n. 6352-B):

    Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede

    referente, l'8 marzo 2006 con pareri del comitato per la

    legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII,

    IX, X, XI, XII e XIV e parlamentare per le questioni

    regionali.

    Esaminato dalla XIII commissione l'8 marzo 2006.

    Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.

    Avvertenza:

    Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, e' stato

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8

    dell'11 gennaio 2006.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

    ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

    le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

    hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

    pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

    conversione e corredato delle relative note e' pubblicato

    in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 25.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2

All'articolo 1, e' premesso il seguente: "Art. 01. - (Disposizioni in materia di previdenza agricola) - 1 Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. 2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate; a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b)' nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento. 3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ONPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo, 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politi-che agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per l' estinzione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata al-l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini dei calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati. 6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine rINPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali. 7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conforme-mente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre .1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio-- competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 'sul lavoro (INAIL). 10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per i1 tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vi-genti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del per-sonale dipendente del settore agricolo. 11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia...

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