LEGGE 19 settembre 2012, n. 49 - Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 41 del 28 settembre 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale dell'8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle societa' d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni.

  1. All'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera m) del comma 2 dopo la parola 'differenziata;' sono aggiunte le seguenti: 'a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;';

    2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

      '2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.';

    3. al comma 3 le parole '20 per cento' sono sostituite dalle parole 'dieci per cento'.

  2. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '31 dicembre 2007' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2011'.

  3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo le parole 'previste dall'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152' sono inserite le seguenti: 'e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria';

    2. le parole 'provvedono ad' sono sostituite dalla parola 'possono'.

  4. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'almeno 5' sono sostituite dalle parole 'almeno tre'.

  5. All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

    '5-bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5'.

  6. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. ai commi 1 e 2 le parole '31 dicembre 2009' sono sostituite dalle parole '30 giugno 2012';

    2. al comma 2-bis sono apportate le seguenti modifiche:

      1) le parole da 'il cui rimborso' fino...

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