La nuova normativa penale in materia di sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia a mezzo internet

AutoreVincenzo Musacchio
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La legge 6 febbraio 2006, n. 38 è consultabile infra nella sezione Legislazione e documentazione.

@1. Premessa

A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 1 e di otto anni dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 2, con l'approvazione delle quali lo Stato italiano aveva intrapreso un'azione repressiva contro il fenomeno della pornografia minorile e dello sfruttamento sessuale dei minori, continuano ad essere sempre più frequenti i casi di coinvolgimento di minori in fatti di pedofilia e pornografia. Il fenomeno, nelle sue multiformi sfaccettature, è stato oggetto di costante attenzione anche in ambito europeo 3. Con la decisione quadro del 22 dicembre 2003 4, infatti, si sono stimolate le istituzioni dei paesi membri ad intraprendere iniziative legislative e, nello specifico, a presentare proposte che permettessero di contrastare validamente i fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia infantile, in particolare, mediante la previsione di incriminazioni e sanzioni comuni agli Stati membri 5.

L'Italia si è adeguata a simili necessità con un nuovo provvedimento legislativo: la legge 6 febbraio 2006 n. 38. La nuova normativa prevede tra i suoi contenuti: l'inasprimento delle pene a carico di chi si macchia dei delitti di abuso sessuale e sfruttamento di minori, di coloro che si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto e di chiunque partecipa ai viaggi al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori. Sono stati previsti da sei mesi a tre anni di carcere per chiunque compia atti sessuali su un minore, di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica; fino a tre anni di reclusione a chi procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni; da sei a dodici anni è la pena per chi produce materiale pornografico contenente minori di anni diciotto. È stata prevista una sanzione amministrativa per gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri che non abbiano inserito in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: ´La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'esteroª. È stato, infine, istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet presso il Ministero dell'interno.

Come già evidenziato, la nuova legge fa seguito all'approvazione della decisione quadro del 22 dicembre 2003 con la quale l'Unione Europa ha dettato le regole per un'efficace lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. L'obiettivo del provvedimento avrebbe dovuto essere quello di superare le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e di contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi in materia 6. In particolare la decisione ha stabilito che ciascun Stato dovrà prevedere sanzioni ´effettive, proporzionate e dissuasiveª contro gli autori dei reati in questione, nonché sanzioni di natura penale o non, da applicare anche alle persone giuridiche. Il nostro legislatore ha operato per ottenere risultati apprezzabili in tal direzione? Ad un'attenta lettura del nuovo testo legislativo sembrerebbe di no. La nuova normativa, dal punto di vista penalistico, sembra essere un ´groviglio di incongruenzeª guidate da uno spasmodico intento di annientare ad ogni costo un fenomeno aberrante quale quello degli abusi sessuali su minori. Ritengo che qualsiasi fenomeno criminale (in specialmodo la pedofilia) vada combattuto con tutte le forze dallo Stato ma sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e nell'osservanza delle regole essenziali che regnano nel contesto di un diritto penale moderno e di matrice solidaristica quale è quello nostro.

@2. Le modifiche alla legge 3 agosto 1998 n. 269

L'articolo 1 della nuova legge, modifica l'articolo 600 bis codice penale introducendo per la prostituzione minorile 7, la pena congiunta della reclusione e della multa per chi compie atti sessuali dietro pagamento con minorenne con aumento della pena in caso di infrasedicenne. La pena è, invece, ridotta e alternativa in caso di autore minorenne. La nuova disposizione modificatrice realizza un semplice labor limae sul delitto di prostituzione minorile precisando ed affinando soprattutto gli aspetti sanzionatori riguardanti il delitto de quo. La fattispecie incriminatrice, è stata, riformulata in termini di dolo generico, anziché specifico, in termini di realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico mediante l'impiego di minori degli anni diciotto 8. Si è ritenuto di sostituire, nella formulazione del fatto delittuoso, il termine ´sfruttamentoª di minori, con il termine ´utilizzazioneª 9. Ciò al fine di evitare Page 400 interpretazioni, affacciatesi in dottrina 10, pur se non nella giurisprudenza 11, condizionate dal concetto di sfruttamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l'esistenza di una finalità lucratica o commerciale, pur se la stessa non appare necessitata dal dato testuale 12. Il fatto tipico è riscritto in termini diversi. Il nuovo concetto di utilizzazione implica un quid minus rispetto alla qualificazione penalistica della definizione sfruttamento. Per il perpetrarsi della fattispecie incriminatrice è sufficiente un unico ed isolato impiego del minore finalizzato a realizzare esibizioni pornografiche, produrre materiale o indurre a partecipare ad esibizioni di pornografia 13. Il concetto nuovo implica, comunque, una ampiezza di contenuti e di significato tali da rendere arduo il profilo della lesività della condotta e quello della determinatezza del suo contenuto normativo penale. Sembrerebbe de visu che il nuovo concetto contenga qualche incongruità di matrice costituzionale. Con l'occasione del restyling, inoltre, si poteva meglio precisare il concetto di atti sessuali che appare non pienamente conforme con i principi e le regole di formulazione delle norme penali: un'occasione persa 14. La precisazione sul concetto di atti sessuali ha un rilievo non indifferente in questo contesto (ad esempio che valenza hanno i toccamenti? Che valenza ha un bacio non voluto?). Tra le condotte sanzionate è stata infine, inserita, in ossequio al disposto della decisione quadro, quella di chi ´induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornograficheª.

Nell'opera di revisione dell'articolo 600 ter, primo comma, del codice penale e, in generale, di tutto l'articolo 600 ter e delle altre fattispecie in materia di pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò ribadendo un'opzione già fatta propria dal legislatore della legge n. 269/98, di fornire una definizione del concetto di pornografia 15. Ciò, forse per l'estrema difficoltà, che, verosimilmente, spiega anche la scelta di segno analogo del legislatore del 1998, di fornire una definizione di pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano, nelle varie ipotesi concrete, tenuti. Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un concetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere ´riempito di contenutoª nel caso concreto 16.

La nuova normativa introduce, tra le condotte incriminate ai sensi del terzo comma dell'articolo 600 ter, quella della diffusione del materiale pornografico. Si tratta di una previsione che ricalca il disposto della decisione quadro europea, volta ad escludere qualsiasi vuoto di tutela rispetto alla repressione delle condotte diffusive del materiale pornografico. È sostituito il quarto comma dell'articolo 600 ter del codice penale, introducendo tra le condotte incriminate, oltre alla cessione, l'offerta, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico. Sul piano sanzionatorio si è poi previsto, che tutte le fattispecie di questa specie siano punite con pene privative della libertà, l'irrogazione congiunta, e non più alternativa, della pena detentiva e di quella pecuniaria 17. In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 600 ter, si è sostituito l'attuale riferimento al ´materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciottoª, con un generico richiamo al ´materiale di cui al primo commaª.

La legge precedentemente in vigore, prevedeva la punibilità delle fattispecie di pornografia minorile soltanto nelle ipotesi in cui il materiale fosse prodotto mediante l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto. Tuttavia, anche la produzione e diffusione di materiale pornografico che raffigura immagini virtuali di minorenni, che non mancano nell'esperienza concreta, per il legislatore, appaiono tali da configurare il delitto di pornografia minorile 18. In relazione a tali ipotesi, la legge interviene con una previsione a dir poco allucinante: quella di considerare ´pornografia minorileª, anche il materiale pornografico che rappresenti immagini realistiche di un bambino inesistente, prodotte tuttavia utilizzando immagini o parti d'immagini di minori realmente esistenti. Il legislatore, infatti, ha voluto introdurre il delitto di ´pornografia virtualeª 19. Il nullum crimen nulla poena sine actione o come dicevano gli antichi romani il cogitationis poenam nemo patitur forse non sono più regole a cui il legislatore penale deve attenersi? È diritto penale questo? O forse sta nascendo il ´diritto penale virtualeª e noi penalisti non ce ne accorgiamo? Con l'introduzione di questa fattispecie incriminatrice, inoltre, non si riesce a...

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