CONCORSO (scad. 10 maggio 2012) - Indizione, per l'anno 2012, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica Vista la legge 8 dicembre 1956, n° 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il Decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n° 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei Periti agrari;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n° 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, che stabilisce che: ''I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato';

Visto il Decreto ministeriale 16 marzo 1993, n° 168, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione (art. 1, comma 1);

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642, in materia di imposta di bollo;

Vista la legge 24 marzo 2012, n° 27, recante 'disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n° 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il Decreto del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011, prot. n° 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano;

Ordina:

Art. 1

  1. E' indetta, per l'anno 2012, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario.

    Art. 2

    Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

    A - completato il tirocinio ai sensi della legge n° 27/2012, art.

    9, comma 6, presso un Perito agrario o un Dottore in Scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio;

    B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale;

    C - svolto attivita' di titolare di impresa agricola, nei tempi previsti dalla legge n° 27 del 24/03/2012;

    D - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo (art. 55, comma 3,

    Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001). I Collegi provinciali dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

  2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:

    A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella 'C' allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001 e relativa tabella 'A');

    B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella 'D' allegata (art. 55, commi 1 e 2, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001).

  3. Il tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,

    Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001).

    Art. 3

    Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici Agrari statali elencati nella tabella 'A' allegata alla presente...

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