DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64 - Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell''articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Titolo I

NORME GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2

della L. 30 settembre 2004, n. 252):

Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del

Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

(Omissis).

.

Note all'art. 1:

- Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217

del 2005, si veda nella nota al titolo.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 2

Giuramento

1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalita' e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n.

253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello

Stato non contrattualizzati):

Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). -

1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la

Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene

.

2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.».

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 3

Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonche' le caratteristiche, le modalita' di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalita' di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.

3. Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.

4. E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.

Note all'art. 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18

febbraio 2005, n. 20, reca: Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 4

Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate.

3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.

851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato):

Art. 6. - Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello

Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni.

Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non puo' rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11

della L. 29 luglio 2003, n. 229):

Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal

Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso.

2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da...

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