Servizi di fognatura e servizi di bonifica

AutoreGualtiero Barbieri
Pagine537-541

Page 537

@1. Introduzione

La tematica dell'illegale imposizione di bonifica sugli immobili e sulle infrastrutture dei centri abitati per l'allontanamento delle acque meteoriche sugli stessi cadenti, si connota da anni quale causa di animato dibattito e di esteso contenzioso.

Sinora, soltanto 1 le Regioni Lazio e Marche, con le leggi regionali 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 e 7 giugno 1999 n. 6, art. 14 (Regione Lazio) e 23 marzo 2000 n. 21, art. 13 (Regione Marche), hanno doverosamente provveduto a far cessare detta illegalità, che i consorzi di bonifica impositori motivano con l'utilizzo, da parte degli Enti gestori degli impianti comunali di fognatura, delle canalizzazioni di bonifica per l'adduzione al recapito finale di acque fognarie, depurate e meteoriche.

I testi delle due citate leggi regionali sono identici e così formulati:

Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato.

1. I proprietari di immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, sono esenti dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. ... che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzino canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della L. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le autorità d'ambito di cui alla L.R. ... debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico assegnato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. ...

4. Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione dell'art. ... Trascorso inutilmente tale termine la regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrale delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. ... della L.R. ... ed i relativioneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

6. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi

.

Come chiaramente si evince dal testo legislativo riportato, queste regioni hanno fatto riferimento al principio dell'esenzione fissato dall'art. 14, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36.

È da considerare, però, che se per la proprietà immobiliare un beneficio di bonifica diretto e specifico non è tratto - è il caso di immissione delle acque fognarie, reflue e meteoriche, nelle reti di bonifica da parte degli Enti gestori dei servizi comunali di fognatura - non sussistono obblighi contributivi di bonifica, per cui i motivi dell'inassoggettabilità al contributo consortile devono essere riferiti chiaramente a questo specifico stato.

L'attribuzione agli Enti gestori dei servizi pubblici di fognatura dell'esclusiva competenza istituzionale in materia anche di acque meteoriche urbane, deriva dalle molteplici norme dell'ordinamento giuridico di seguito precisate.

@2. Servizi pubblici di fognatura

L'attività sussidiaria prestata dai consorzi di bonifica per lo smaltimento delle acque meteoriche defluenti dagli immobili e dalle infrastrutture ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, rappresenta soltanto un servizio effettuato a favore di «terzi» (nella fattispecie, Enti gestori dei servizi di fognatura); non già a vantaggio dei proprietari dei predetti immobili e infrastrutture.

Questa differenziazione non comporta, rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, una sottrazione di funzioni a scapito della bonifica, per il semplice fatto che tali compiti non sono (né mai lo sono stati) attribuiti alla bonifica stessa e ai relativi consorzi, esulando da quelli stabiliti dall'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

Il punto nodale non è costituito dal disposto del comma 2 dell'art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. «legge Galli»), che recita testualmente: «Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti».

La duplicazione degli oneri (v. successivo punto 3), può rappresentare tutto al più un argomento aggiuntivo, a conferma dell'illegalità dell'imposizione del contributo di bonifica per tale titolo.

La questione principale, infatti, è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme dell'ordinamento giuridico, tra le funzioni di competenza dei consorzi di bonifica e quelle degli Enti gestori dei servizi di fognatura.

Per quanto concerne questi ultimi enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito istituzionale il provvedere alla raccolta, all'allontanamento e allo scarico (adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.

In proposito, appare appropriato far iniziale richiamo alle valutazioni formulate dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960: «... la sentenza impugnata non ha tenuto presente che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma quale era disciplinata (all'epoca, prima dell'entrata in Page 538 vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre...

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